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News dello studio

Agenti e Rappresentanti di commercio: minimale contributivo, massimale provvigionale e aliquote di contribuzione per il 2023

L’Enasarco con un comunicato stampa del 7 marzo scorso, ha reso noto che, a decorrere dal 1 ° gennaio 2023, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per gli agenti e rappresentanti di commercio sono aumentati rispetto all’anno precedente.

Come noto, i versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale.

Il minimale è dovuto se l’agente, nel corso dell’anno, ha maturato delle provvigioni. Se il rapporto di agenzia è del tutto improduttivo, nell’anno solare, il minimale non è dovuto.

Il minimale è annuo, ma è frazionabile per trimestri in ragione della effettiva durata del rapporto. La mandante deve versare tante quote trimestrali quanti sono i trimestri di effettiva attività dell’agente, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico di agenzia e fino alla data di cessazione.

Il massimale è annuo e non è frazionabile in trimestri; una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.

Di seguito, gli importi per il 2023.

1) Contributo previdenziale obbligatorio agenti che operano in forma individuale e in forma di società di persone

Agente plurimandatario:

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 28.290,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.809,30 euro); il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 476,00 euro (119,00 euro a trimestre).

Agente monomandatario:

Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 42.435,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.213,95 euro); il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 950,00 euro (237,50 euro a trimestre).

Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente, a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, per l’anno 2023, resta del 17%, di cui 8,5% a carico del preponente e 8,5% a carico agente.

La differenza tra l’ammontare dei contributi dovuti e l’importo del minimale contributivo da versare è a totale carico del Preponente.

2) Contributo per gli agenti operanti in forma di società di capitali

Il Preponente che si avvale di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base agli scaglioni di importi provvigionali annui determinato come segue:

Example of bad variable names

Le aliquote contributive sono rimaste invariate rispetto alle misure in vigore nel 2022.

3) Contributo previdenziale giovani agenti – art. 5bis del Regolamento Enasarco

Al fine di agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione, è previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.

L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età minore o uguale a trent’anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

Aliquota contributiva applicabile:

1° anno solare:11%;

2° anno solare: 9%;

3° anno solare: 7%.

Il minimale contributivo annuo viene ridotto del 50% per ciascun anno solare. Per l’anno 2023 è il seguente:

  • 238,00 euro per agenti plurimandatari;
  • 475,00 euro per agenti monomandatari.

Si ricordano, infine, le scadenze relative al pagamento della contribuzione dovuta:

  • 1° trimestre: 20 maggio 2023;
  • 2° trimestre: 20 agosto 2023;
  • 3° trimestre: 20 novembre 2023;
  • 4° trimestre: 20 febbraio 2024.

Lo Studio Associato Marchetti rimane a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti in merito.

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