Malattia: tutela estesa anche con visita dal medico il giorno successivo
Con la circolare n. 92 del 2026, l’INPS supera il precedente criterio che, di fatto, limitava questa possibilità alla visita domiciliare e ammette il riconoscimento del giorno precedente anche quando l’accertamento medico avviene in ambulatorio. Restano però precisi limiti: la retroazione riguarda una sola giornata e non opera se questa coincide con sabato, domenica o un festivo infrasettimanale.
L’INPS, nella circolare n. 92 del 4 settembre 2026, rivede il proprio precedente orientamento sulla data iniziale da considerare ai fini della prestazione economica di malattia. L’intervento nasce dall’esigenza di adattare le regole previdenziali alle modalità con cui è oggi concretamente organizzata l’assistenza sanitaria territoriale. Accessi programmati agli studi medici, riduzione del numero dei Medici di Medicina Generale, aumento dei carichi di lavoro e maggiori compiti assistenziali possono infatti rendere difficile ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge lo stato di malattia.Il rischio è che un ritardo dovuto all’organizzazione dell’assistenza sanitaria si traduca in una minore tutela per il lavoratore.È proprio su questa conseguenza che interviene l’INPS, adottando, con il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, quella che la stessa circolare definisce un’interpretazione evolutiva della disciplina.Per beneficiare della prestazione previdenziale, lo stato di malattia deve essere documentato attraverso la certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro.Come ribadisce l’INPS, in via generale l’evento tutelato decorre dalla data in cui viene redatto il certificato, sulla base della valutazione clinica effettuata dal medico. Dalla sua corretta individuazione della data di inizio dipendono il computo dei primi tre giorni di carenza, le percentuali di indennizzo, la determinazione del periodo massimo assistibile e, nei casi previsti, anche l’applicazione delle sanzioni connesse alla disciplina della malattia.Il criterio deriva dalla disciplina contenuta nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato dall’INAM nel 1963 ed è stato successivamente precisato dall’INPS attraverso diversi interventi di prassi, tra cui le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996.Giorno che precede la visitaAlla regola della decorrenza dalla certificazione è da tempo affiancata una particolare forma di tutela per il lavoratore che non riesca a essere visitato nello stesso giorno in cui ha richiesto l’intervento del medico. L’INPS riconosce infatti, in presenza delle condizioni previste, anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato. Il certificato deve riportare, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, la giornata precedente a quella della visita.La previsione è stata tradizionalmente collegata alla visita domiciliare e risponde all’esigenza di evitare che il lavoratore venga penalizzato quando il medico non possa recarsi al suo domicilio nel giorno stesso in cui è stato contattato.La stessa organizzazione dell’attività dei Medici di Medicina Generale contempla, del resto, tempi che possono comportare uno slittamento della visita. La circolare richiama a questo proposito l’articolo 43, comma 6, dell’ACN del 15 gennaio 2026, relativo alla possibilità di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno immediatamente successivo, ove ritenuta strettamente necessaria.Novità dal 4 settembreLa novità introdotta dall’INPS riguarda proprio la distinzione tra visita domiciliare e visita presso lo studio del medico.In precedenza, la visita ambulatoriale impediva di riconoscere il giorno antecedente alla redazione del certificato secondo questo particolare meccanismo. Il lavoratore che veniva ricevuto dal medico il giorno successivo all’insorgenza della malattia poteva quindi trovarsi in una situazione diversa rispetto a chi era stato visitato a domicilio.Dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della nuova circolare, questo orientamento viene superato: l’INPS stabilisce che la tutela previdenziale può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in presenza di una visita ambulatoriale.N.B. Il luogo nel quale viene effettuata la visita non costituisce dunque più, di per sé, un elemento che impedisce il riconoscimento della giornata precedente.La modifica assume particolare rilevanza nell’attuale organizzazione dell’assistenza primaria, nella quale è sempre più frequente che l’accesso allo studio del medico avvenga su appuntamento e non necessariamente nello stesso giorno della richiesta del paziente.La stessa INPS ricorda che, secondo il criterio applicato, il riconoscimento viene meno quando nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è riportata una data anteriore di oltre un giorno. In questa situazione non può infatti ritenersi che la data indicata corrisponda a quella della chiamata del lavoratore al medico secondo la logica posta alla base della disciplina.La tutela del giorno precedente è esclusa quando tale giorno:- cade di sabato;- cade di domenica;- coincide con una festività infrasettimanale.Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 04/09/2026, n. 92
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/05/malattia-tutela-estesa-visita-medico
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