Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Malattia: tutela estesa anche con visita dal medico il giorno successivo

Con la circolare n. 92 del 2026, l’INPS supera il precedente criterio che, di fatto, limitava questa possibilità alla visita domiciliare e ammette il riconoscimento del giorno precedente anche quando l’accertamento medico avviene in ambulatorio. Restano però precisi limiti: la retroazione riguarda una sola giornata e non opera se questa coincide con sabato, domenica o un festivo infrasettimanale.

L’INPS, nella circolare n. 92 del 4 settembre 2026, rivede il proprio precedente orientamento sulla data iniziale da considerare ai fini della prestazione economica di malattia. L’intervento nasce dall’esigenza di adattare le regole previdenziali alle modalità con cui è oggi concretamente organizzata l’assistenza sanitaria territoriale. Accessi programmati agli studi medici, riduzione del numero dei Medici di Medicina Generale, aumento dei carichi di lavoro e maggiori compiti assistenziali possono infatti rendere difficile ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge lo stato di malattia.Il rischio è che un ritardo dovuto all’organizzazione dell’assistenza sanitaria si traduca in una minore tutela per il lavoratore.È proprio su questa conseguenza che interviene l’INPS, adottando, con il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, quella che la stessa circolare definisce un’interpretazione evolutiva della disciplina.Per beneficiare della prestazione previdenziale, lo stato di malattia deve essere documentato attraverso la certificazione medica attestante l’incapacità temporanea al lavoro.Come ribadisce l’INPS, in via generale l’evento tutelato decorre dalla data in cui viene redatto il certificato, sulla base della valutazione clinica effettuata dal medico. Dalla sua corretta individuazione della data di inizio dipendono il computo dei primi tre giorni di carenza, le percentuali di indennizzo, la determinazione del periodo massimo assistibile e, nei casi previsti, anche l’applicazione delle sanzioni connesse alla disciplina della malattia.Il criterio deriva dalla disciplina contenuta nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato dall’INAM nel 1963 ed è stato successivamente precisato dall’INPS attraverso diversi interventi di prassi, tra cui le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996.Giorno che precede la visitaAlla regola della decorrenza dalla certificazione è da tempo affiancata una particolare forma di tutela per il lavoratore che non riesca a essere visitato nello stesso giorno in cui ha richiesto l’intervento del medico. L’INPS riconosce infatti, in presenza delle condizioni previste, anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato. Il certificato deve riportare, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, la giornata precedente a quella della visita.La previsione è stata tradizionalmente collegata alla visita domiciliare e risponde all’esigenza di evitare che il lavoratore venga penalizzato quando il medico non possa recarsi al suo domicilio nel giorno stesso in cui è stato contattato.La stessa organizzazione dell’attività dei Medici di Medicina Generale contempla, del resto, tempi che possono comportare uno slittamento della visita. La circolare richiama a questo proposito l’articolo 43, comma 6, dell’ACN del 15 gennaio 2026, relativo alla possibilità di effettuare la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno immediatamente successivo, ove ritenuta strettamente necessaria.Novità dal 4 settembreLa novità introdotta dall’INPS riguarda proprio la distinzione tra visita domiciliare e visita presso lo studio del medico.In precedenza, la visita ambulatoriale impediva di riconoscere il giorno antecedente alla redazione del certificato secondo questo particolare meccanismo. Il lavoratore che veniva ricevuto dal medico il giorno successivo all’insorgenza della malattia poteva quindi trovarsi in una situazione diversa rispetto a chi era stato visitato a domicilio.Dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della nuova circolare, questo orientamento viene superato: l’INPS stabilisce che la tutela previdenziale può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche in presenza di una visita ambulatoriale.N.B. Il luogo nel quale viene effettuata la visita non costituisce dunque più, di per sé, un elemento che impedisce il riconoscimento della giornata precedente.La modifica assume particolare rilevanza nell’attuale organizzazione dell’assistenza primaria, nella quale è sempre più frequente che l’accesso allo studio del medico avvenga su appuntamento e non necessariamente nello stesso giorno della richiesta del paziente.La stessa INPS ricorda che, secondo il criterio applicato, il riconoscimento viene meno quando nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è riportata una data anteriore di oltre un giorno. In questa situazione non può infatti ritenersi che la data indicata corrisponda a quella della chiamata del lavoratore al medico secondo la logica posta alla base della disciplina.La tutela del giorno precedente è esclusa quando tale giorno:- cade di sabato;- cade di domenica;- coincide con una festività infrasettimanale.Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 04/09/2026, n. 92

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/05/malattia-tutela-estesa-visita-medico

altre news

News area Lavoro

Certificazione delle competenze: potenziata la formazione sulle nuove tecnologie

Leggi di più
News area Lavoro

Alunni e insegnanti di scuole pubbliche e private: come funziona la tutela INAIL strutturale

Leggi di più
News area Impresa

Società di capitali: i commercialisti pubblicano l’osservatorio bilanci 2023 e stime fatturato 2024-2025

Leggi di più
News area Lavoro

Contratto di lavoro a termine: deroghe Covid applicabili ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021

Leggi di più
News area Lavoro

Nuove misure per lavoro e previdenza dal 2024. Ma lontane da operazioni “di sistema”

Leggi di più
News area Impresa

Opec (e non), i signori del petrolio a confronto. Arriva la nota mensile dell’Istat sull’economia

Leggi di più
News area Lavoro

Patente a crediti: tutti i requisiti per ottenere fino a 100 punti

Leggi di più
News area Impresa

Regno Unito: costituzione in mora per violazione dell’accordo di recesso

Leggi di più
News area Lavoro

Fondo di solidarietà bilaterale delle telecomunicazioni: calcolo della prestazione integrativa della cassa integrazione

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble