Sicurezza sul lavoro negli stabilimenti balneari: obblighi, rischi e sanzioni
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori deve essere un fattore intrinseco all’organizzazione lavorativa, indipendentemente che l’attività stessa venga svolta a ciclo continuo durante l’arco dell’anno, oppure che abbia carattere di stagionalità, come ad esempio le attività svolte all’interno degli stabilimenti balneari. Ogni datore di lavoro deve, nell’organizzare la propria attività, avere come obiettivo basilare quello di tutelare i lavoratori in ogni fattispecie di mansione svolta. Nel dettaglio, quali sono i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare negli stabilimenti balneari? Quali sono le sanzioni in caso di violazioni?
Alla base di ogni adeguata misura di tutela è la corretta valutazione dei rischi che si esternalizza nell’elaborazione del DVR redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il R.S.P.P., incarico che può essere svolto direttamente dal datore di lavoro, oppure da un lavoratore o da un professionista esterno e, quindi, nominato anche per gli stabilimenti balneari.La mancata elaborazione del DVR, oltre a comportare l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.423,83 a 5.695,36 euro comporta, come la mancata nomina del R.S.P.P., l’immediata sospensione dell’attività lavorativa.La nomina del Medico competente è invece necessaria esclusivamente se vengono svolte attività per le quali si debba attivare la sorveglianza sanitaria (si legga di seguito).Tutti i lavoratori dello stabilimento balneare devono essere in possesso di adeguata informazione (forniti anche sottoforma di opuscolo o di circolare), nonché degli attestati di formazione generica e specifica (questi con validità quinquennale) che asseverino la verifica all’apprendimento in merito ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione correlate alle mansioni svolte. È necessario inoltre individuare i soggetti che sovraintendono ed organizzano il lavoro di altri che, in qualità di preposti, devono procedere ad una formazione e relativo periodico aggiornamento biennale. Le relative violazioni comportano l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro: se tali violazioni si riferiscono a più di 5 lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, sono triplicati.A questi si aggiungano la nomina degli addetti antincendio (nella maggior parte dei casi con corso denominato di Livello 1), mentre il ruolo di addetti al primo soccorso può essere ricoperto dallo/a stesso/a bagnino/a presente, previa regolare nomina da parte del datore di lavoro. La mancata nomina degli addetti comporta attualmente l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro, mentre la mancata formazione l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.Conseguentemente, devono essere predisposti apprestamenti antincendio (e di primo soccorso) adeguati ai materiali combustibili presenti ed alla tipologia di apparecchi di cottura in dotazione alla cucina.Analizzando le singole mansioni si possono rilevare gli addetti all’accoglienza e alla spiaggia, i bagnini e gli addetti alle piccole manutenzioni ed alle pulizie (che, negli stabilimenti di ridotte dimensioni, possono essere svolte direttamente dagli addetti alla spiaggia), gli addetti al bar e alla cucina, i camerieri ed eventuali addetti ai parcheggi.Rischio stress termico per i lavori all’esternoIl rischio più evidente riguarda (…ovviamente..) lo svolgimento delle attività all’aperto durante il periodo estivo, risultando esposti a stress termico, in alcuni casi durante lo svolgimento di attività anche affaticanti come all’interno della cucina o durante il servizio ai tavoli. È necessario, pertanto, prevedere delle zone ombreggiate (come la postazione del bagnino), fornendo adeguata acqua fresca e potabile, senza sottovalutare l’importanza di un’adeguata informazione sull’importanza di un’adeguata idratazione ed il riconoscimento dei sintomi da colpi di calore. È utile rilevare che le attività svolte all’interno degli stabilimenti balneari non sono oggetto delle singole normative regionali che impongono fasce orarie di interruzione lavorativa per determinate tipologie di attività (come, ad esempio, la cantieristica edile e stradale).Movimentazione manualeUlteriori rischi manifesti possono essere ricondotti alla movimentazione manuale: si pensi alla collocazione e disallestimento delle stesse cabine (se non svolte da soggetti terzi all’uopo incaricati a inizio e fine stagione), al giornaliero allestimento della spiaggia (sdraio, lettini, ombrelloni), alla pulizia della stessa a fine giornata, all’impiego di pentole e padelle di grosse dimensioni all’interno della cucina, all’approvvigionamento della cambusa e del bar.Misure a tutela dei lavoratori sono la dotazione di guanti per la movimentazione e, nei casi più evidenti, l’utilizzo di scarpe antinfortunistiche. In base alla specifica valutazione dei rischi, potrebbe essere necessaria la relativa sorveglianza sanitaria. La mancata fornitura dei DPI comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.Sono esposti invece a movimenti ripetitivi e relativo sovraccarico biomeccanico le attività ad alto impiego degli arti superiori, come i camerieri che, in generale, hanno tempi di recupero sufficienti per ridurre il rischio a valori moderati, ma anche in questo caso è essenziale procedere alla valutazione dei rischi specifica della singola attività.Rischio biologico e chimicoLe pulizie e le manutenzioni possono sottoporre i lavoratori al rischio biologico ed al rischio chimico: è quindi importante fornire i lavoratori di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale), nonché avere a disposizione le schede dati di sicurezza dei prodotti utilizzati per un’attenta valutazione che possa comportare anche una sorveglianza sanitaria almeno riferita all’utilizzo di prodotti irritanti.In generale, se non necessarie le scarpe infortunistiche ad eccezione di alcune attività sopra indicate, è opportuno che nessun lavorate svolga le proprie mansioni con scarpe aperte, tipiche degli stabilimenti balneari, ma che siano chiuse e ben comode.Seppur non rientrante nella trattazione intrinseca dei rischi rivolta ai lavoratori, preme ricordare anche il divieto assoluto da parte di lavoratori di età inferiore ai 18 anni di svolgimento di lavoro notturno e di somministrazione di bevande alcoliche.Copyright © - Riproduzione riservata
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