Sales representative o distribution agreement negli Stati Uniti: guida alla scelta
Cosa scegliere tra sales representative e distributor se un’impresa intende sviluppare la propria presenza commerciale negli Stati Uniti? Per decidere senza errori bisogna tenere conto che la decisione non è soltanto di natura organizzativa o commerciale, ma incide direttamente sulla qualificazione giuridica del rapporto, sull’allocazione del rischio e sull’individuazione della disciplina applicabile. Nel sistema statunitense, infatti, l’autonomia contrattuale delle parti può essere condizionata da normative statali specifiche in materia di provvigioni, franchising e cessazione del rapporto. Ma non sono solo questi elementi che devono orientare la scelta degli investitori. A cos’altro devono prestare attenzione le imprese?
Per le imprese italiane che intendono sviluppare la propria presenza commerciale negli Stati Uniti, la scelta tra sales representative e distributor non rappresenta soltanto una decisione di natura organizzativa o commerciale: è importante conoscere le principali differenze tra il modello del rappresentante commerciale e quello del distributore e serve inoltre particolare attenzione al rischio che un rapporto formalmente qualificato come distribuzione possa, in presenza di determinati elementi, essere attratto nella disciplina del franchise. Oltre a questo, è importante conoscere i limiti della scelta della legge applicabile nei contratti cross-border con operatori italiani.Come scegliere il canale commerciale nel mercato statunitenseL’impresa italiana che intenda commercializzare i propri prodotti negli Stati Uniti può strutturare la propria presenza sul mercato attraverso diversi modelli contrattuali. Tra quelli maggiormente utilizzati vi sono il rapporto con un sales representative, figura solo parzialmente sovrapponibile all’agente di commercio italiano, e il rapporto con un distributore locale, incaricato di acquistare e rivendere i prodotti nel mercato di riferimento.La distinzione tra le due figure è, sul piano generale, abbastanza netta. Il sales representative promuove le vendite per conto del preponente, sviluppa contatti commerciali e sollecita ordini, ricevendo generalmente un compenso sotto forma di provvigioni sulle vendite generate, ma non acquista i prodotti, non ne assume la titolarità e non li rivende in nome proprio. Il distributor, al contrario, acquista i beni dal produttore o fornitore, ne diventa proprietario e li rivende sul mercato statunitense a proprio nome, traendo il proprio profitto dal margine tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita.Questa diversa struttura del rapporto assume particolare rilievo rispetto alla scelta della legge applicabile. Nei contratti di rappresentanti commerciali e di distribuzione destinati al mercato statunitense, la clausola relativa alla legge applicabile conserva una funzione importante, ma non può essere considerata sufficiente, da sola, a governare ogni profilo del rapporto. Come si vedrà nelle sezioni successive, tali accordi devono essere strutturati tenendo conto anche delle discipline locali che possono incidere su aspetti specifici del rapporto. La questione, quindi, non è soltanto individuare la legge scelta dalle parti per regolare il contratto nel suo complesso, ma verificare se specifiche normative statali possano applicarsi a determinati aspetti del rapporto nonostante tale scelta.Quali sono le differenze tra sales representative agreement e contratto di agenzia italianoIl rapporto con un sales representative presenta alcuni punti di contatto con il contratto di agenzia italiano, ma non può essere automaticamente ricondotto al medesimo schema. Nel sistema italiano, l’agente opera all’interno di una figura tipica, disciplinata dal Codice civile, con regole specifiche in materia di esclusiva, provvigioni e indennità in caso di cessazione del rapporto. Nel sistema statunitense, invece, non esiste una disciplina federale uniforme equivalente. Il rapporto è in larga parte rimesso all’autonomia negoziale delle parti, con la conseguenza che gli elementi essenziali dell’incarico devono essere disciplinati espressamente all’interno del contratto.Ciò assume particolare rilievo con riferimento all’esclusiva. Nel sistema italiano, salvo diverso accordo tra le parti, l’agente beneficia normalmente di un’esclusiva per la zona o il ramo di affari affidatogli. Negli Stati Uniti, invece, l’esclusiva non può essere data per presupposta: se il preponente intende riconoscere al sales representative un’esclusiva su una certa area geografica, su una specifica linea di prodotti o su determinate categorie di clienti, tale previsione deve essere disciplinata in modo chiaro nell’accordo. Particolare attenzione richiede anche la disciplina delle provvigioni. In assenza di una normativa federale organica, il contratto assume una funzione centrale nel definire quando la provvigione matura, su quali vendite sia calcolata, quali effetti producano cancellazioni, resi, mancati pagamenti o chargeback, e se il rappresentante mantenga il diritto alle provvigioni per ordini raccolti prima della cessazione ma evasi o pagati successivamente. Questo profilo rappresenta una delle principali differenze rispetto all’esperienza italiana, nella quale la disciplina legale dell’agenzia offre una cornice più definita anche nella fase finale del rapporto.L’autonomia contrattuale statunitense, tuttavia, non coincide con un vuoto normativo. Numerosi Stati hanno adottato normative specifiche (Independent Sales Representative Statutes) a tutela dei sales representatives, soprattutto con riferimento al pagamento tempestivo delle provvigioni e alle conseguenze della cessazione del rapporto. Tali discipline variano sensibilmente da Stato a Stato, ma tendono a intervenire su profili ricorrenti:- forma scritta del contratto;- indicazione del metodo di calcolo delle commissioni;- pagamento delle somme dovute entro termini definiti dopo la termination;- rimedi rafforzati in caso di mancato pagamento.
| In giurisdizioni rigorose come California, Illinois o Minnesota tali rimedi possono includere, inter alia, rimedi sanzionatori severi, tra cui il risarcimento di danni multipli, il rimborso delle spese legali e la nullità delle clausole che cercano di eludere tali tutele tramite la scelta di un foro o di una legge straniera. |
| Per l’impresa straniera, ciò significa che un rapporto pensato come semplice distribuzione può essere soggetto, a seconda degli Stati interessati, non solo a obblighi informativi o registrazioni preventive, ma anche a limiti sostanziali alla modifica, al mancato rinnovo o alla cessazione del rapporto. |
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