Pensione di reversibilità alle coppie omosessuali sposate all'estero prima del 2016
Con la sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, la Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di coppie omosessuali che avevano contratto matrimonio all'estero prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili (2016). La sentenza colma un vuoto normativo che penalizzava chi, a causa del divieto interno dell'epoca, non poteva trascrivere il vincolo in Italia prima del decesso del compagno, eliminando una disparità di trattamento irragionevole rispetto alle coppie eterosessuali.
Oggetto della SentenzaLa Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, nella parte in cui escludeva il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale. La decisione riguarda specificamente i casi in cui la coppia aveva regolarmente contratto matrimonio all'estero prima del 2016, ma il decesso di uno dei due coniugi era avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge italiana sulle unioni civili (Legge n. 76/2016, Legge Cirinnà), impedendo di fatto il riconoscimento del vincolo in Italia al momento del fatto generatore del diritto.Il caso concreto e il vuoto normativoLa sentenza nasce da una vicenda specifica: due cittadini italiani si erano sposati regolarmente negli Stati Uniti nel 2013 e avevano un figlio. Tuttavia, uno dei due coniugi è deceduto nell'ottobre 2015. In quella data, l'ordinamento italiano non prevedeva ancora alcun istituto per riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso (la legge sulle unioni civili è arrivata solo nel maggio 2016). Di conseguenza, al momento della morte, l'INPS ha negato la pensione di reversibilità al partner superstite e al figlio, poiché per la legge italiana quel matrimonio non esisteva. Solo successivamente, grazie alle nuove norme, il matrimonio estero è stato trascritto come unione civile, ma l'effetto non sembrava poter retroagire per recuperare la pensione negata al momento del decesso.La ragionevolezza e la disparità di trattamentoLa Corte ha rilevato che questa situazione crea una disparità di trattamento irragionevole (violazione dell'art. 3 della Costituzione).• Una coppia eterosessuale sposata all'estero nel 2013 avrebbe avuto pieno diritto alla pensione di reversibilità al verificarsi del decesso nel 2015.• Una coppia omosessuale nelle identiche condizioni (matrimonio estero valido, stabilità del vincolo, presenza di figli) si è trovata esclusa dalla tutela non per una libera scelta, ma a causa di un divieto di legge allora vigente in Italia che impediva loro di formalizzare il vincolo nel nostro Paese.La Corte sottolinea che la pensione di reversibilità non è un'assistenzialismo basato sul bisogno, ma il riconoscimento di un apporto economico e solidaristico dato durante la vita insieme. Negare questo diritto solo perché la morte è avvenuta "pochi mesi prima" del cambiamento legislativo, nonostante il vincolo fosse già formalizzato all'estero, è giudicato incostituzionale.La decisione della CorteI Giudici costituzionali hanno stabilito che la norma deve essere interpretata ed estesa per includere anche il partner superstite della coppia omosessuale unita in matrimonio all'estero, anche se il decesso è avvenuto prima del 2016. Viene meno l'ostacolo temporale: il diritto sorge comunque, sanando l'impossibilità giuridica che vigeva al tempo dei fatti. La sentenza supera il principio di irretroattività laddove questo produca effetti discriminatori ingiustificati, garantendo che la tutela della solidarietà familiare non dipenda da casualità temporali legate all'evoluzione legislativa.Conseguenze Pratiche• Diritto Riconosciuto: I partner superstiti di coppie omosessuali, sposati all'estero prima del 2016 e rimasti vedovi prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili, hanno ora diritto alla pensione di reversibilità.• Retroattività: La decisione permette di recuperare i ratei non percepiti dal momento del decesso (nel caso specifico dal 2015), superando il diniego dell'INPS basato sulla normativa transitoria.• Parità di Diritti: Si assicura che le famiglie omogenitoriali e le coppie dello stesso sesso non subiscano penalizzazioni economiche rispetto alle famiglie tradizionali a causa dei tempi di adeguamento del legislatore italiano.In sintesi, la Corte ha riparato a un'ingiustizia storica, garantendo che la mancanza di un riconoscimento legale interno al momento del decesso non possa privare i superstiti di un diritto previdenziale maturato in virtù di un vincolo affettivo ed economico già formalizzato in un Paese stranieroCopyright © - Riproduzione riservata
Corte Costituzionale, Sentenza n. 91 del 28/05/2026
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