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Lavoro intermittente: confermati i criteri di stagionalità

Con la circolare n. 15 del 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alle conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, ha specificato che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tornato ad intervenire, con la circolare n. 15 del 17 agosto 2025, sull’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 operata dalla legge n. 56/2025. I chiarimenti contenuto nel documento di prassi riguardano le conseguenze determinatesi sulla disciplina del lavoro intermittente, tenuto conto anche delle richieste di chiarimento pervenute dal settore turistico, ove il ricorso a tale tipologia di lavoro risulta particolarmente rilevante.

Contemporaneamente è stato abrogato il D.M. 23 ottobre 2004, il quale stabilisce che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Il Ministero conferma che il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale ad un parametro di riferimento oggettivo cui la legge attribuisce, in via residuale, il compito di individuare, mediante una elencazione tipologica o per clausole generali, quelle che sono le esigenze che consentono la stipulazione dei contratti di lavoro intermittente.

Il decreto continua a trovare applicazione e le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 2657/1923.

Ciò vale anche nel settore turistico.

Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 27/08/2025, n. 15

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/08/28/lavoro-intermittente-confermati-criteri-stagionalita

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