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Società tra avvocati: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE

La Corte di giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti sulla questione se una società austriaca, che non è autorizzata a fornire servizi di consulenza legale, sia legittimata ad acquistare una quota del capitale sociale di una società professionale tra avvocati operante in Germania. La controversia è sorta dopo che l’Ordine degli avvocati di Monaco di Baviera ha vietato tale acquisto in quanto non conforme alla normativa che disciplina la professione forense in Germania. In base a detta normativa, era consentito l’esercizio della professione legale da parte di società tra avvocati che agivano nella veste giuridica di società di capitali, alle quali non potevano partecipare coloro che non esercitavano determinate professioni.Per rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte dovrà stabilire: – se, quando un investimento di capitale comporti un certo grado di influenza sulla gestione di una società tra avvocati, la sua disamina debba essere effettuata alla luce di una delle libertà fondamentali del Trattato FUE e, se del caso, della direttiva 2006/123/CE; – se sia conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale che limita agli avvocati e agli esercenti talune professioni (ma non ad altri) la partecipazione a società tra avvocati, riservando in ogni caso agli avvocati la maggioranza del capitale e dei voti. Conclusioni dell’Avvocato Generale Il 4 luglio 2024, l’Avvocato Generale evidenzia che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la professione di avvocato, in particolare per quanto riguarda il suo esercizio tramite società di capitali. In virtù di tale margine di discrezionalità, se gli Stati membri accettano che l’esercizio della professione forense avvenga attraverso società di capitali, essi hanno il diritto di assoggettarlo a talune restrizioni. Dette restrizioni devono essere coerenti tra loro e con i motivi di interesse generale che le giustificano. Le restrizioni imposte dalla BRAO alle partecipazioni nelle società tra avvocati, oggetto delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, mancano della necessaria coerenza per rispettare le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, nella misura in cui: – esse escludono dalla qualità di soci coloro che esercitano altre professioni, diverse da quelle espressamente menzionate nella BRAO, che potrebbero soddisfare i criteri in base ai quali l’inclusione delle suddette professioni è ammessa; – esse richiedono, genericamente e senza ulteriori specificazioni, che gli avvocati e gli altri professionisti autorizzati ad associarsi debbano svolgere un’attività professionale all’interno della società; – consentono a professionisti diversi dagli avvocati di detenere una percentuale del capitale e dei diritti di voto sufficiente a conferire loro un’influenza, diretta o indiretta, rilevante nella definizione della volontà della società, il che può compromettere l’indipendenza degli avvocati nella difesa dei loro clienti. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’avvocato Generale propone alla Corte di giustizia di rispondere nei seguenti termini: «L’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale le cui disposizioni: 1) consentono ai membri di talune professioni di essere soci di una società tra avvocati, escludendo altre professioni che, oggettivamente, potrebbero soddisfare gli stessi criteri in base ai quali è consentita l’inclusione dei membri di tali professioni; 2) richiedono, in modo generico e senza ulteriori specificazioni, che gli avvocati e gli altri professionisti autorizzati ad associarsi svolgano un’attività professionale all’interno della società; 3) consentono a professionisti diversi dagli avvocati di detenere una percentuale del capitale e dei diritti di voto sufficiente a conferire loro un’influenza diretta o indiretta sulla formazione della volontà della società, il che può compromettere l’indipendenza degli avvocati nella difesa dei loro clienti». Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia Ue, Conclusioni Avvocato Generale 04/07/2024, Causa C-295/23

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/05/societa-avvocati-chiarimenti-corte-giustizia-ue

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