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ONLUS: chiarimenti sull’ammissibilità della devoluzione da parte di in ETS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale con nota n. 6710 del 30 aprile 2024 fornisce chiarimenti al Sottogruppo Terzo settore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome, sull’ammissibilità di devoluzione a favore di Onlus ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo Settore. Il Ministero ammette la possibilità di beneficiare della devoluzione di un ETS, ove non ricorra specifica diversa destinazione imposta dalla legge, solo a vantaggio di altri ETS, iscritti nel RUNTS e come tali accomunati da un pieno assoggettamento alla disciplina codicistica in tutte le sue parti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale con nota n. 6710 del 30 aprile 2024 fornisce chiarimenti al Sottogruppo Terzo settore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome, sull’ammissibilità di devoluzione a favore di Onlus ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo Settore. In particolare è stato chiesto se un ente iscritto nell’Anagrafe Unica delle Onlus possa, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, risultare soggetto beneficiario della devoluzione patrimoniale di un ETS, essendo considerato a tal fine, ai sensi dell’art. 101 del CTS, quale ETS in via transitoria. Il Ministero dopo aver ricostruito in sintesi la cornice normativa di riferimento, ritiene che la questione dell’attuale configurabilità delle ONLUS alla stregua di un ente del Terzo settore non appare rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato, che deve essere letto su presupposti diversi. Il Ministero evidenzia che la fondamentale novità introdotta dal Codice del Terzo Settore è quella di aver attribuito natura civilistica alla qualifica di ETS, a differenza di quella di ONLUS, che ha un carattere squisitamente fiscale.Tale fondamentale distinzione è alla base della disciplina dell’obbligo devolutivo di cui all’art.9 del Codice, che è assistito, rispetto al corrispondente obbligo ex articolo 10, comma 1, lettera f) del d.lgs. n.460/1997, da un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullità (per contrarietà a norma imperativa, ex art. 1418, comma 1 del Codice civile) degli atti di devoluzione del patrimonio residui compiuti in assenza o in difformità del parere obbligatorio dell’ufficio del RUNTS. L’assenza di analoga previsione nel d.lgs. n. 460/1997 osta alla possibilità per un ETS di devolvere il proprio patrimonio residuo ad una ONLUS: difatti, se l’ente destinatario dell’atto devolutivo, attualmente iscritto nell’ anagrafe delle ONLUS, dovesse successivamente (senza aver conseguito nel frattempo l’iscrizione al RUNTS) a sua volta disporre del proprio patrimonio residuo, in contrasto con la previsione dell’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, detto patrimonio, che ha trovato la sua genesi anche nel regime di favor del Codice del Terzo settore in capo all’originario ente dante causa, risulterebbe sprovvisto della tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullità dell’atto devolutivo. Dal descritto sistema di garanzia sulla destinazione del patrimonio residuo contenuto nel d.lgs. n.117/2017 discende, sentita anche l’Agenzia delle Entrate, la conseguente applicazione della norma in oggetto in termini di stretta aderenza al suo tenore letterale, ammettendo pertanto la possibilità di beneficiare della devoluzione di un ETS, ove non ricorra specifica diversa destinazione imposta dalla legge, solo a vantaggio di altri ETS, iscritti nel RUNTS e come tali accomunati da un pieno assoggettamento alla disciplina codicistica in tutte le sue parti. Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, nota 30/04/2024, n. 6710

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/02/onlus-chiarimenti-ammissibilita-devoluzione-parte-ets

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