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News area Lavoro

Personale di volo: fondata la prevista prescrizione biennale dei diritti

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 13 luglio 2023, evidenziando che la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti di azienda in riferimento al personale di volo, non possono non incidere sulla permanenza delle ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione, dichiara non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall’evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell’ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall’art. 937 cod. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore.

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 937, primo comma, cod. nav., laddove fa decorrere la prescrizione biennale dei diritti del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, per irragionevole disparità di trattamento con riferimento alla diversa decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro ordinario, quando questo è assistito da stabilità reale. La normativa L’art. 937 cod. nav. prevede, per tutti i diritti del lavoratore, la decorrenza del termine di prescrizione, di durata biennale, dal giorno «dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto di lavoro». Viceversa, in assenza di tale termine biennale, secondo la disciplina generale i diritti dei lavoratori si prescriverebbero, a seconda delle ipotesi, in cinque o dieci anni.La previsione di una prescrizione biennale più breve di quella ordinaria viene in qualche modo a compensare, in favore del datore di lavoro, la peculiarità della non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto, che solo il codice della navigazione prevedeva prima della sentenza n. 63 del 1966.Nota bene: con la sentenza n. 63 del 1966, la Corte Costituzionale aveva stabilito il principio fondamentale che la prescrizione dei soli crediti retributivi di cui agli artt. 2948, numeri 4) e 5), 2955, numero 2), e 2956, numero 1), cod. civ. decorresse per tutti i rapporti di lavoro privato dalla fine del rapporto, in quanto la mancata rivendicazione di un diritto retributivo avrebbe comportato una implicita rinuncia, in violazione dell’art. 36 Cost. Altra peculiarità della norma in questione è quella della non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto con riguardo ad ogni e qualsiasi diritto correlato al rapporto di lavoro, anche diverso da quelli meramente retributivi. Infatti, l’art. 937 cod. nav. tutela non solo i crediti retributivi, ma tutti i diritti del lavoratore, a differenza di quanto previsto dalla sentenza n. 63 del 1966 che, per gli altri rapporti di lavoro, muovendo dal disposto dell’art. 36 Cost., ha affermato la non decorrenza della prescrizione, nel corso del rapporto contrattuale, con riferimento ai soli crediti retributivi. È proprio la specialità del lavoro nautico, sia marittimo che aereo, a giustificare il particolare regime di disciplina vigente nel settore. Sentenza della Corte La Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 13 luglio 2023, evidenziando che proprio la sostanziale continuità dei rapporti e le selezioni che si frappongono nei diversi trasferimenti di azienda non possono non incidere sulla permanenza delle ragioni inerenti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione, dichiara non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale perché, a prescindere dall’evoluzione del problema della decorrenza della prescrizione dei diritti retributivi nell’ambito dei rapporti di lavoro ordinario, il differente regime previsto dall’art. 937 cod. nav. va correlato alla specialità della prestazione lavorativa nel settore. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/14/personale-volo-fondata-prevista-prescrizione-biennale-diritti

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