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Forme pensionistiche complementari: le regole per aderire

La delibera approvata dalla Covip lo scorso 22 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e regolamenta le modalità di accesso ai Fondi pensione complementari, in vigore dall’1 maggio 2021. Le adesioni possono essere raccolte Le forme pensionistiche complementari/società, possono, sia direttamente sia tramite i soggetti incaricati raccogliere le adesioni mediante sito web. Il termine di recesso è stabilito il trenta giorni dalla sottoscrizione.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera Covip del 22 dicembre 2020 che continene il Regolamento di:

a) fondi pensione negoziali;

b) fondi pensione aperti;

c) piani individuali pensionistici (PIP);

d) fondi pensione preesistenti in regime di contribuzione definita, o con una sezione a

contribuzione definita.

L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti, compilato in ogni sua parte. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti può essere svolta::

a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;

d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;

e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati.

Le forme pensionistiche complementari/societa', possono, sia direttamente sia tramite i soggetti incaricati raccogliere le adesioni mediante sito web. Le procedure adottate forniscono, prima della formalizzazione dell'adesione, informativa sulle diverse fasi da seguire e sui mezzi tecnici e le modalita' per individuare e correggere gli errori di inserimento dati.

Non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito web senza il consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento.

L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione scritta alla forma pensionistica complementare/societa', mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.

La forma pensionistica complementare/societa', entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle spese di adesione ove trattenute.

COVIP, delibera 22/12/2020 (G.U. 20/01/2021, n. 15)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2021/01/21/forme-pensionistiche-complementari-regole-aderire

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