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Reddito di Cittadinanza: le istruzioni dell’INPS per la nuova domanda. Il calcolo dei mesi

Per la nuova domanda da presentare per il rinnovo del Reddito di Cittadinanza arrivano le istruzioni dall’INPS con il messaggio 3627 dell’ 8 ottobre 2020. I nuclei familiari che, nel mese di settembre, hanno ricevuto la diciottesima mensilità e la domanda è stata posta in stato ‘Terminata’, a partire quindi dal mese di ottobre 2020, possono presentare la domanda di rinnovo. L’Istituto spiega come avviene il calcolo dei mesi spettanti e come funziona con la nuova domanda nei casi di: variazione della composizione del nucleo familiare, variazione economica o per nuova domanda dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria.

Con il messaggio 3627 del 2020 l’INPS analizza la domanda di rinnovo di Reddito di Cittadinanza per i nuclei familiari che, nel mese di settembre, hanno ricevuto la diciottesima mensilità e la domanda è stata posta in stato ‘Terminata’. A partire quindi dal mese di ottobre 2020, tali nuclei possono presentare la domanda di rinnovo per ulteriori 18 mesi. L’Istituto fornisce le indicazioni operative in merito al computo della completa fruizione delle 18 mensilità del Reddito di Cittadinanza, nel caso che il periodo massimo venga raggiunto con la fruizione di due o più domande.

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione .

In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.

Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

In caso di interruzione della fruizione, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia dovuta all’applicazione di sanzioni. Nel solo caso in cui l’interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.

Può essere presentata una nuova domanda per il Reddito di Cittadinanza anche dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria. In questo caso la nuova richiesta può avvenire da parte dello stesso componente o da altro componente del nucleo familiare, ma devono essere trascorsi 18 mesi dal provvedimento stesso. Il termine diventa di 6 mesi in caso di presenza di membri minorenni o con disabilità. Con la nuova domanda si ha comunque diritto a 18 mensilità.

Dopo che il Reddito di Cittadinanza si sia interrotto alla prima fruizione prima dei 18 mesi per rinuncia oppure per tutte le fattispecie comunicate con il modello ‘Rdc-com esteso’ che danno luogo alla perdita dei requisiti, si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura. Conseguentemente, decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio, al ricorrere dei prescritti requisiti di legge, per un massimo di 18 mensilità.

INPS, messaggio 08/10/2020, n. 3627

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/10/reddito-cittadinanza-istruzioni-inps-nuova-domanda-calcolo

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