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Cassa integrazione Covid-19: in scadenza la domanda per il mese di giugno

Le domande per l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione con riferimento al mese di giugno devono essere trasmesse telematicamente all’INPS entro il 31 luglio 2020. Questo infatti è l’ordinario termine decadenziale fissato dall’Istituto per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati dalla crisi finanziaria connessa alla emergenza sanitaria da Covid-19.

Scade il 31 luglio 2020 il termine per la presentazione della domanda di cassa integrazione per le 4 settimane ulteriori iniziate a giugno, obbligatoria anche se l’azienda non ha ancora ricevuto l’autorizzazione delle precedenti 5 settimane aggiuntive.

Nel periodo decorrente dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, le aziende, oltre alle prime 9 settimane, hanno diritto a usufruire di ulteriori 5 settimane a condizione di aver già interamente fruito del periodo precedente, ma anche ad anticipare la fruizione delle ultime 4 settimane, in origine utilizzabili solo a settembre e ottobre.

Nel caso in cui l’istanza da presentare riguardi periodi che includono più di un mese, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulta scaduto.

Ciò implica che, ad esempio, qualora l’istanza da presentare riguardi un periodo di sospensione che cominci a luglio e termini ad agosto, la trasmissione dell’istanza effettuata in data successiva al 31 agosto sconta la decadenza unicamente con riferimento al mese di luglio.

Il trattamento dunque resta legittimamente erogabile, poiché richiesto in termini, per il mese di agosto.

La domanda deve essere presentata in via telematica, con le seguenti modalità:

- cassa integrazione ordinaria: “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “Cig Ordinaria”;

- cassa integrazione in deroga: “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”.

Nel caso di richiesta di pagamento diretto, ove si confermi in sede di domanda la nuova modalità con anticipo del 40%, che non costituisce obbligo, l’Istituto autorizza le domande e dispone il pagamento del trattamento, nella misura appunto del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La presentazione della domanda deve essere effettuata in via telematica, tramite i canali on line previsti per l'integrazione salariale.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS nelle procedure di domanda, sarà possibile chiedere l'anticipazione del 40%, selezionando opzione automaticamente impostata sul "SI". Ove invece non si voglia accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

Con la selezione opzione "SI" sarà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;

- IBAN dei lavoratori interessati;

- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/31/cassa-integrazione-covid-19-scadenza-domanda-mese-giugno

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