Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Impresa

Transazioni commerciali: pari allo 0% il saggio d’interesse per ritardati pagamenti

Fissato allo zero per cento il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2020, il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze che fissa il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, allo zero per cento, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020.

La comunicazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012. Il decreto in oggetto recepiva la direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali considerate un grave ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

Il decreto disponeva che, nell’ambito di una transazione commerciale, chi subisse ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, avesse diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto, per il solo fatto dell’inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio debba più inviare alcuna lettera di sollecito o altro atto di “costituzione in mora”.

Il decreto stabiliva altresì che il tasso di interesse dovesse essere definito con decreto del Mef da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale e che il tasso di riferimento dovesse essere così determinato:

- per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato 13/02/2020 (GU 13/02/2020, n. 36)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/02/14/transazioni-commerciali-pari-0-saggio-interesse-ritardati-pagamenti

altre news

News area Lavoro

Bonus ZES e decontribuzione Sud PMI a confronto: quale conviene di più

Leggi di piu
News area Lavoro

ISEE precompilato: autorizzazione prelievo dati DSU

Leggi di piu
News area Lavoro

Verso la legge di Bilancio 2026: nuove misure per welfare aziendale e indennità di trasferta

Leggi di piu
News area Impresa

Rendicontazione di sostenibilità: il controllo della Consob è su base campionaria

Leggi di piu
News area Lavoro

LoAgri: criteri e modalità di calcolo delle giornate di prestazione

Leggi di piu
News area Impresa

Sistema di interconnessione: definite le modalità di partecipazione del registro delle imprese italiano

Leggi di piu
News area Impresa

Scissione con scorporo: Assonime analizza le massime notarili

Leggi di piu
News area Lavoro

Perché anche i managers devono tornare a scuola, di sostenibilità

Leggi di piu
News area Impresa

Marchi di certificazione: in GU la nuova disciplina

Leggi di piu

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble