Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Certificato di agibilità: INPS chiarisce obblighi ed esoneri

Arrivano dall’INPS alcuni chiarimenti riguardo la modifica degli obblighi posti in capo alle imprese che impiegano lavoratori dello spettacolo con riferimento al certificato di agibilità. L’Istituto, in ossequio alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, specifica quali sono i nuovi casi di esonero dall’obbligo di richiedere il certificato e quali invece le fattispecie ricorrendo le quali committente e ospitante possono incorrere in sanzione.

Con il messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, l’INPS interviene in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 riguardo l’istituto del certificato di agibilità. Le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

L’obbligo di richiedere il certificato in parola grava sempre in capo al committente che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici. Nel caso in cui il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, permane comunque l’onere di richiedere copia del certificato e custodirlo.

In caso contrario è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore, proprio al soggetto che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.

Per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.

L’Istituto ricorda inoltre che è stata abrogata la disposizione, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la produzione di idonea garanzia per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione

INPS, messaggio 19/04/2019, n. 1612

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/04/20/certificato-agibilita-inps-chiarisce-obblighi-esoneri

altre news

News area Lavoro

Decreto Anziani: in arrivo nuove misure per i non autosufficienti

Leggi di più
News area Lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro: in G.U. tutte le novità per le imprese

Leggi di più
News area Lavoro

Le nuove politiche doganali di Trump impensieriscono l’Europa. Una soluzione c’è

Leggi di più
News area Impresa

Riciclaggio: nel rapporto annuale 2025, l’UIF conferma un rischio significativo per l’Italia

Leggi di più
News area Lavoro

Attività dei CED: limiti e profili di legittimità

Leggi di più
News area Lavoro

Comunicazione bidirezionale: nuove funzioni automatizzate

Leggi di più
News area Lavoro

Retribuzioni convenzionali estere, tassazione alla prova del COVID-19

Leggi di più
News area Lavoro

Enti terzo settore: se ampio, lo Statuto deve essere ben definito

Leggi di più
News area Impresa

Frodi comunitarie: parte dalla Sicilia il progetto per migliorare i controlli

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble