Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Certificato di agibilità: INPS chiarisce obblighi ed esoneri

Arrivano dall’INPS alcuni chiarimenti riguardo la modifica degli obblighi posti in capo alle imprese che impiegano lavoratori dello spettacolo con riferimento al certificato di agibilità. L’Istituto, in ossequio alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, specifica quali sono i nuovi casi di esonero dall’obbligo di richiedere il certificato e quali invece le fattispecie ricorrendo le quali committente e ospitante possono incorrere in sanzione.

Con il messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, l’INPS interviene in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 riguardo l’istituto del certificato di agibilità. Le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

L’obbligo di richiedere il certificato in parola grava sempre in capo al committente che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici. Nel caso in cui il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, permane comunque l’onere di richiedere copia del certificato e custodirlo.

In caso contrario è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore, proprio al soggetto che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.

Per le imprese di cui all’articolo 6 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.

L’Istituto ricorda inoltre che è stata abrogata la disposizione, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la produzione di idonea garanzia per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione

INPS, messaggio 19/04/2019, n. 1612

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2019/04/20/certificato-agibilita-inps-chiarisce-obblighi-esoneri

altre news

News area Lavoro

Braccianti agricoli: trascinamento giornate 2022

Leggi di più
News area Impresa

Nuova strategia industriale: Europa verde, digitale e competitiva a livello mondiale

Leggi di più
News area Lavoro

Cadiprof: verso un nuovo modello di welfare per i dipendenti degli studi professionali

Leggi di più
News area Lavoro

Omesso versamento delle ritenute previdenziali: quando l’azienda non è punibile

Leggi di più
News area Lavoro

Congruità della manodopera negli appalti edili: sanzioni “severe” dal decreto Coesione

Leggi di più
News area Impresa

Mercato dei capitali: strumento essenziale per sostenere le imprese

Leggi di più
News area Lavoro

Stewart e voucher nelle società sportive: definiti requisiti e modalità di impiego

Leggi di più
News area Lavoro

Libera circolazione dei lavoratori violata dal differente trattamento fiscale dell’indennità per disabilità

Leggi di più
News area Impresa

La settimana di Davos in attesa del terzo vaccino

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble