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Conflitto di interessi senza ''rifiuto'' d'atti d'ufficio

Non e' indebito il rifiuto di un atto che potrebbe pregiudicare i propri interessi Importante affermazione di principio in tema di rifiuto di atti d’ufficio (articolo 328 c.p.).

Secondo la Cassazione, il carattere indebito del rifiuto, espressamente previsto dall’ articolo 328, comma 1, c.p. ai fini della configurabilità del reato, non è ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell'atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente. Nella specie, è stato così escluso il reato a carico di un sindaco che, richiesto dalla polizia giudiziaria, che agiva su delega dell’autorità giudiziaria, di consegnare copia del regolamento comunale che disciplinava l’ordinamento degli uffici e servizi, aveva “tergiversato”, richiedendo agli operanti di presentare istanza scritta e protocollata. La Corte ha escluso il reato evidenziando che l’atto richiesto avrebbe costituito una prova di responsabilità a carico del sindaco nell’ambito del procedimento per cui si procedeva, onde il diritto di difesa dell’indagato doveva considerarsi prevalente rispetto all’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione ed all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero; e ciò anche perché la richiesta dell’atto ben poteva essere soddisfatta altrimenti, giacchè la polizia giudiziaria delegata poteva acquisirne copia dal segretario comunale o da qualsiasi altro funzionario comunale. L’affermazione è convincente. Per la configurabilità del reato di cui all’articolo 328, comma 1, c.p. occorre infatti il carattere “indebito” del rifiuto [che attesta del dolo del rifiuto]. Ciò significa che il rifiuto per rilevare penalmente ex articolo 328, comma 1, c.p., deve risultare "indebito", cioè contrario ad una norma imperativa, di rango costituzionale o comunque primario, che imponga in via immediata e diretta al pubblico funzionario l'adozione dell'atto. Qui la Corte si sofferma sul carattere “indebito” del rifiuto, che viene escluso [con conseguente esclusione del reato] allorquando il compimento dell’atto si ponga in “conflitto di interessi” e si risolva in una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti del pubblico ufficiale richiestone. In precedenza, in termini, si era già avuta un'interessante pronuncia che aveva escluso il reato a carico di un funzionario di polizia che si era "rifiutato" di ricevere una denuncia che l'avrebbe incriminato. Anche in tale occasione, la Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 328, comma 1, c.p., il rifiuto dell'atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale per essere penalmente rilevante deve essere pur sempre "indebito" e tale requisito non è ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell'atto, pur astrattamente doveroso, venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti propri del pubblico ufficiale stesso. Proprio per tale ragione, è stato così così escluso il reato de quo nella condotta di un funzionario di polizia che si era appunto rifiutato di ricevere una denuncia, quando, essendo egli stesso soggetto passivo della denuncia, la ricezione lo avrebbe esposto a conseguenze penali. In vero, nel bilancimento fra l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall'articolo 328 c.p., e il diritto soggettivo alla difesa, tutelato dall'articolo 24 della Costituzione, la prevalenza non può che essere attribuita a quest' ultimo (Cassazione, Sezione VI, 6 aprile 2000, Lo Presti ed altri). Copyright © - Riproduzione riservata

Cassazione Penale, Sentenza 12/6/2012, n. 23107

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2012/06/28/conflitto-di-interessi-senza-rifiuto-d-atti-d-ufficio

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