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AI e formazione obbligatoria: nuove regole per professionisti e ordini professionali

Il D.Lgs. n. 179/2026 ha definito i contenuti essenziali e i criteri organizzativi per la formazione obbligatoria in materia di intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni. È previsto l’inserimento di percorsi di alfabetizzazione e formazione per l’utilizzo dei sistemi di AI nella formazione professionale iniziale e continua. Il provvedimento prevede, inoltre, l’obbligo, per i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, di adeguare i propri regolamenti entro il 23 aprile 2027. Quali elementi devono essere previsti nei percorsi formativi?

L’8 ottobre 2026 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il D.Lgs. n. 179/2026 che recepisce la delega della legge n. 132/2025 in materia di intelligenza artificiale. La legge ha come obiettivo la promozione di un utilizzo corretto, trasparente e responsabile di queste tecnologie, nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio secondo il quale l'essere umano dovrà essere sempre al centro delle scelte decisionali ed il punto di riferimento principale per ogni valutazione. Il decreto, in particolare, ha la finalità di stabilire regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione. Proprio la formazione è al centro del presente elaborato. In particolare, con l’art. 47 del D.Lgs. n. 179/2026, viene introdotta una disciplina specifica per la formazione in materia di intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni. La disposizione prevede l’inserimento di percorsi di alfabetizzazione e formazione all’utilizzo dei sistemi di IA nella formazione professionale iniziale e continua, definendone i contenuti essenziali e i criteri organizzativi. Particolare rilievo assume l’obbligo, per i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali e per gli organismi competenti, di adeguare i rispettivi regolamenti o atti organizzativi entro il 23 aprile 2027 (sei mesi dall’entrata in vigore del decreto). Ma prima di addentrarci nei meandri della disposizione, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire da dove nasce l’esigenza di normare l’alfabetizzazione e la formazione per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Il quadro europeo e la legge delega n. 132/2025 Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, noto come AI Act, ha introdotto un quadro normativo armonizzato per lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea. La disciplina persegue l’obiettivo di promuovere un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, favorendo l’innovazione e il funzionamento del mercato interno e assicurando, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali. Il regolamento adotta un approccio basato sul rischio e prevede obblighi differenziati in relazione alle caratteristiche dei sistemi e alle conseguenze del loro utilizzo. In questo contesto assume rilievo l’art. 4 del regolamento, che richiede ai fornitori e ai soggetti che utilizzano sistemi di IA di adottare misure volte a garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale e delle altre persone che operano con tali strumenti per loro conto. La preparazione deve essere adeguata alle conoscenze tecniche, all’esperienza e al contesto di utilizzo. L’alfabetizzazione non si esaurisce, quindi, nella capacità di utilizzare un applicativo, ma presuppone la conoscenza delle sue potenzialità, dei suoi limiti e dei rischi connessi all’impiego. Per i professionisti, chiamati a fornire prestazioni fondate su competenze specialistiche, tale esigenza assume particolare rilevanza: l’IA può supportare l’attività, ma non elimina la necessità di verificare i risultati e di mantenere il controllo sulla prestazione resa. Sul piano nazionale, la legge n. 132/2025 ha definito principi e criteri per promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile di queste tecnologie. In tale quadro si inserisce il D.Lgs. 179/2026, che interviene anche sulla formazione professionale, affidando agli organismi competenti il compito di integrare stabilmente l’alfabetizzazione sull’IA nei percorsi formativi delle categorie interessate. L’inserimento della formazione sull’IA nei percorsi professionali Partiamo con il comma 1 dell’art. 47 del D.Lgs. 179/2026, che stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includano percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. La disposizione non si limita a promuovere iniziative informative, ma prevede l’inserimento della materia nei percorsi formativi professionali. L’intervento riguarda sia la preparazione iniziale sia l’aggiornamento di chi esercita già la professione, riconoscendo che le competenze necessarie per utilizzare l’IA devono essere sviluppate e mantenute nel tempo. Per i consulenti del lavoro, le applicazioni possono riguardare l’analisi della normativa lavoristica e della contrattazione collettiva, la predisposizione di documenti e il supporto alle attività di amministrazione del personale. Per i commercialisti, l’utilizzo può interessare l’analisi documentale, l’elaborazione di informazioni contabili e fiscali e il supporto alla consulenza. In entrambi gli ambiti, l’impiego di questi strumenti richiede la capacità di verificare l’attendibilità dei risultati, la correttezza dei riferimenti normativi e la pertinenza delle informazioni rispetto al caso concreto. L’intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non può sostituire il giudizio professionale. I contenuti della formazione: profili tecnici, giuridici e deontologici Il comma 2 individua tre ambiti essenziali che devono essere compresi nei percorsi formativi.- Profili tecnici. La lettera a) richiede l’approfondimento del funzionamento dei sistemi di IA, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione, le potenzialità e i limiti degli strumenti utilizzati nel settore professionale di riferimento. La formazione dovrà consentire di comprendere come formulare richieste appropriate, valutare le risposte ottenute e riconoscere eventuali errori, informazioni non aggiornate o contenuti privi di adeguato fondamento.- Profili giuridici. La lettera b) prevede la conoscenza della disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al Regolamento (UE) 2024/1689 e alle disposizioni nazionali di attuazione. L’approfondimento dovrà essere funzionale alla comprensione degli obblighi applicabili all’attività professionale, soprattutto quando l’IA viene utilizzata per trattare dati personali, elaborare informazioni riservate o supportare decisioni suscettibili di incidere sui diritti delle persone.- Profili deontologici. La lettera c) riguarda le responsabilità del professionista nell’utilizzo dell’IA, gli obblighi informativi nei confronti del cliente e il rispetto del principio antropocentrico. Il profilo deontologico assume particolare importanza perché l’impiego di un sistema di IA non trasferisce alla tecnologia la responsabilità della prestazione.

Il professionista deve verificare criticamente i risultati, valutarne la correttezza e assumere le decisioni che rientrano nelle proprie competenze.
Anche gli obblighi informativi verso il cliente dovranno essere esaminati alla luce della disciplina applicabile e delle regole deontologiche della categoria, senza presumere che la norma imponga indistintamente di comunicare ogni utilizzo di qualsiasi strumento di IA. Monte ore minimo e organizzazione dei percorsi Il comma 3 introduce un requisito quantitativo, prevedendo un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua stabilito dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria professionale. La norma non individua direttamente un numero uniforme di ore valido per tutti gli ordini e collegi. Stabilisce, invece, che i contenuti, le modalità di erogazione e la periodicità dei percorsi siano determinati secondo quanto verrà previsto dai consigli nazionali degli ordini nei regolamenti o negli atti organizzativi in materia di formazione; sempre, però, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal legislatore. Spetterà quindi agli organismi competenti definire le modalità operative, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli ordinamenti professionali e assicurando il rispetto dei contenuti tecnici, giuridici e deontologici prescritti. Professioni non regolamentate e associazioni professionali Il comma 4 estende l’applicazione delle disposizioni dei primi tre commi anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, relative alle professioni non organizzate in ordini o collegi. L’estensione opera quando, in relazione al settore di attività e alle peculiarità della professione, vengono in rilievo temi legati all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. L’adeguamento dei regolamenti entro il 23 aprile 2027 Il comma 5 rappresenta il passaggio operativo centrale dell’art. 47. La disposizione stabilisce che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, adeguino i regolamenti o i propri atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua per includervi i percorsi previsti dal comma 1. Considerato che il D.Lgs. n. 179/2026 entra in vigore il 23 ottobre 2026, il termine per l’adeguamento scade il 23 aprile 2027. L’adempimento richiede un intervento formale sulla disciplina della formazione professionale. Non è sufficiente promuovere singoli convegni o iniziative di aggiornamento: occorre integrare i percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’IA nei regolamenti o negli atti organizzativi che governano la formazione iniziale e continua della categoria. Gli organismi competenti dovranno disciplinare i contenuti formativi, il monte ore minimo, le modalità di erogazione e la periodicità dei percorsi, rispettando i requisiti fissati dalla legge. L’adeguamento dovrà, inoltre, seguire le procedure previste dalle disposizioni che regolano la formazione professionale di ciascuna categoria, compresa, ove richiesta, l’acquisizione del parere o dell’approvazione dell’autorità vigilante. Occorre precisare che il termine del 23 aprile 2027 riguarda l’adeguamento degli atti da parte degli organismi competenti. L’art. 47 non stabilisce direttamente un termine individuale uniforme entro il quale ogni professionista debba completare uno specifico numero di ore; le modalità concrete di assolvimento dovranno essere ricavate dalla disciplina attuativa della singola categoria. Le professioni sanitarie: l’inserimento nei programmi ECM Il comma 6, infine, prevede una procedura specifica per le professioni sanitarie. L’inclusione dei percorsi di formazione sull’uso dei sistemi di IA nei programmi di educazione continua in medicina (ECM) è disposta mediante un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in questo caso, l’accordo deve essere concluso entro il 23 aprile 2027, nel rispetto dei requisiti relativi ai contenuti e al monte ore minimo previsti. Il legislatore ha così individuato una procedura specifica per integrare la formazione sull’intelligenza artificiale nel sistema ECM.

Il nuovo D.Lgs. n. 179/2026 ha definito i contenuti essenziali e i criteri organizzativi per la formazione obbligatoria in materia di intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni.  Sai già cosa fare? Preparati oggi alle nuove competenze richieste ai professionisti con i prossimi corsi in partenza della Scuola di formazione IPSOA

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/10/15/formazione-obbligatoria-nuove-regole-professionisti-ordini-professionali

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