Gestione separata INPS: al via la nuova procedura unica per il rimborso dei contributi
Con il messaggio n. 3247 del 2026, l’INPS comunica il rilascio della nuova procedura telematica “Domanda Rimborso Unico”, destinata alla richiesta di restituzione delle somme contributive indebitamente versate alla Gestione separata. La funzionalità, accessibile dal Cassetto previdenziale del contribuente, è rivolta ai liberi professionisti, ai soggetti committenti e ai lavoratori parasubordinati e consente di presentare le istanze, consultare quelle già trasmesse e monitorarne lo stato di lavorazione. Il nuovo servizio sostituisce i precedenti canali di presentazione delle domande e sarà progressivamente esteso alle altre gestioni previdenziali dell’Istituto.
Nel messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026, l’INPS rende noto il rilascio della nuova procedura telematica denominata “Domanda Rimborso Unico”, finalizzata alla gestione delle richieste di restituzione delle somme contributive indebitamente versate.L’intervento si inserisce nel processo di revisione e digitalizzazione dei servizi rivolti ai contribuenti e ai loro intermediari, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, uniformare le modalità di presentazione delle istanze e migliorare gli strumenti di assistenza e monitoraggio.Il nuovo servizio è stato progettato come punto di accesso unico per le domande di rimborso relative a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, anche nei casi in cui l’indebito contributivo emerga a seguito di un accertamento. Nella prima fase di attivazione, tuttavia, la funzionalità è riservata ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, istituita dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’estensione alle altre gestioni avverrà progressivamente.Soggetti interessati e tipologie di rimborsoLa nuova procedura è utilizzabile dai liberi professionisti che producono redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR, dai soggetti committenti e dai lavoratori parasubordinati.In particolare, i committenti possono richiedere la restituzione della quota contributiva a proprio carico, pari a due terzi del contributo versato, in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.Possono inoltre presentare domanda per ulteriori ipotesi di versamento indebito, quali duplicazioni dei pagamenti, applicazione di aliquote contributive non corrette, errori di versamento e fattispecie analoghe.Per i lavoratori parasubordinati è prevista la possibilità di richiedere direttamente il rimborso della quota contributiva a proprio carico, pari a un terzo del contributo versato, in caso di superamento del massimale annuo.La procedura contempla inoltre il rimborso dei crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, non utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui il rimborso si riferisce, nonché delle somme contributive dovute ad altra Cassa professionale.Modalità di accesso e presentazione delle domandeLe istanze possono essere presentate direttamente dai contribuenti oppure tramite intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 o individuati come intermediari di fiducia.Per accedere al servizio è necessario autenticarsi al “Cassetto previdenziale del contribuente”, utilizzando SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS, e seguire il percorso “Altri Servizi” > “Domanda Rimborso Unico”.La procedura consente di compilare e trasmettere nuove istanze, consultare le domande già presentate, riprendere quelle salvate in bozza e verificare lo stato di avanzamento della lavorazione.Il sistema identifica la tipologia di contribuente e configura la domanda in funzione della posizione contributiva e della causale selezionata.Sono previste tre macro-causali: - “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”- “Gestione Separata – Parasubordinati” - “Altro”. destinata alle richieste non collegate al superamento del massimale, come i rimborsi per aliquote applicate erroneamente o per eccedenze contributive risultanti dalla dichiarazione dei redditi.La procedura segnala inoltre eventuali incongruenze, quali l'assenza di contribuzione nella Gestione separata per il lavoratore parasubordinato o la mancanza di somme disponibili per il rimborso richiesto dal committente.Rimborsi per superamento del massimale contributivoParticolare rilievo assume la gestione dei rimborsi derivanti dal superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.Sul punto, l’INPS richiama il messaggio n. 1561 del 19 maggio 2025, con il quale è stato previsto l’invio di specifiche comunicazioni ai lavoratori parasubordinati interessati dal superamento del massimale nell’anno di riferimento.Nell’anno successivo, una volta completate le verifiche, compresa quella relativa all’aliquota applicata, un’analoga comunicazione viene inviata ai singoli committenti per la quota di rispettiva competenza.Sulla base delle informazioni ricevute, ciascun committente può richiedere la restituzione della quota contributiva eccedente riferita a ogni lavoratore parasubordinato interessato. Il lavoratore parasubordinato può invece richiedere il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale annuo, attraverso il nuovo punto di accesso unificato.Gestione delle istanzeL’attivazione del nuovo servizio determina la dismissione dei precedenti canali telematici utilizzati separatamente dai soggetti committenti, dai liberi professionisti e dai lavoratori parasubordinati per la trasmissione delle domande di rimborso.Per gli operatori delle sedi INPS è prevista un’apposita funzionalità intranet, accessibile previa profilazione, che consente di consultare le istanze, verificarne i dati e monitorarne lo stato di lavorazione.Per i rimborsi connessi al superamento del massimale contributivo, il sistema mette inoltre a disposizione il dettaglio dei soggetti coinvolti e delle rispettive quote contributive da restituire.Le istruzioni operative per l'utilizzo delle nuove funzionalità sono contenute nei Manuali utente disponibili all’interno delle procedure telematiche.Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 13/10/2026, n. 3247
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