Videoterminali: tutele obbligatorie se l’uso supera le 20 ore settimanali
La disciplina sui videoterminalisti si applica ogni volta che il lavoratore utilizza in modo sistematico o abituale attrezzature munite di schermo per almeno 20 ore settimanali, indipendentemente dalla mansione svolta o dal tipo di immagini visualizzate. Con l’Interpello n. 3/2026, il Ministero del Lavoro chiarisce inoltre che le postazioni di controllo rientrano nella nozione di luogo di lavoro e devono rispettare i requisiti del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.
La disciplina in materia di videoterminali prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 trova applicazione tutte le volte in cui il lavoratore utilizza un’attrezzatura munita di schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni previste dalla legge.È quanto chiarito dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con l’Interpello n. 3/2026, approvato nella seduta del 24 settembre 2026, in risposta a un quesito riguardante gli agenti di stazione della metropolitana di Napoli.La questione sottoposta alla Commissione riguardava, in particolare, la possibilità di qualificare tali lavoratori come videoterminalisti ai sensi dell’articolo 173 del D.Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l’applicazione delle specifiche misure di tutela previste dal Titolo VII del Testo unico sulla sicurezza.La Commissione richiama la definizione normativa secondo cui è considerato lavoratore videoterminalista chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.Il criterio decisivo è quindi rappresentato dal tempo e dalle modalità effettive di utilizzo dell’attrezzatura, e non dalla qualifica professionale o dalla natura dell’attività esercitata.Il Ministero precisa infatti che, qualora ricorrano i requisiti previsti dall’articolo 173, trovano applicazione le disposizioni del Titolo VII indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate.Ne consegue che il datore di lavoro deve verificare concretamente l’utilizzo dei videoterminali da parte del personale e, qualora venga raggiunta la soglia prevista dalla normativa, applicare le relative misure di prevenzione e tutela, comprese quelle concernenti le interruzioni dell’attività e la sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. n. 81/2008.L’Interpello interviene anche sul secondo profilo oggetto del quesito: i requisiti dei locali destinati alle postazioni di controllo.La Commissione richiama l’articolo 62 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui rientrano nella nozione di luogo di lavoro sia gli spazi destinati a ospitare posti di lavoro situati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva sia ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attività.Per tali ambienti trovano quindi applicazione le disposizioni del Titolo II e dell’Allegato IV del Testo unico sulla sicurezza.Devono pertanto essere rispettati, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile, i requisiti relativi a:- altezza dei locali;- cubatura;- superficie disponibile;- aerazione;- illuminazione;- microclima.La Commissione richiama espressamente anche i punti 1.2.4 e 1.2.5 dell’Allegato IV.Il primo consente, in presenza di specifiche necessità tecniche aziendali, che l’organo di vigilanza territorialmente competente autorizzi altezze minime inferiori rispetto a quelle ordinarie, prescrivendo eventualmente adeguate misure di ventilazione.Per i locali destinati a uffici e per quelli delle aziende commerciali, invece, il punto 1.2.5 rinvia, per quanto riguarda i limiti di altezza, alla normativa urbanistica vigente.La Commissione non individua quindi un’altezza minima alternativa valida in via generale per le postazioni di controllo, ricordando che, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008, il proprio compito è fornire chiarimenti su questioni generali di interpretazione della normativa e non pronunciarsi sulla conformità di una specifica situazione aziendale.Sul piano operativo, l’Interpello conferma pertanto due principi:- da un lato, ai fini dell’applicazione della disciplina sui videoterminali conta l’utilizzo effettivo e abituale dello schermo per almeno 20 ore settimanali, a prescindere dalla mansione.- dall’altro, qualsiasi spazio stabilmente destinato allo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere valutato come luogo di lavoro e verificato alla luce dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, senza che la particolare natura della postazione consenta automaticamente di derogare ai parametri di sicurezza.Copyright © - Riproduzione riservataMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpelli 24/09/2026, n. 3
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