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CCNL Distribuzione merci, logistica e servizi privati: rivisto e integrato l'accordo 31 maggio 2022

Per i dipendenti da imprese di distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati, CONFLAVORO PMI e FESICA-CONFSAL hanno sottoscritto in data 22 settembre 2026 l'accordo che apporta modifiche e integrazioni al CCNL 31 maggio 2022. Le variazioni avranno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026. Contestualmente le Parti hanno diffuso il testo del CCNL 31 maggio 2022 comprensivo delle modifiche apportate dall'intesa.

Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno sottoscritto il 22 settembre 2026 un accordo di integrazione e modifica del CCNL 31 maggio 2022 per il settore della distribuzione delle merci, logistica e servizi privati, con efficacia dal 1° ottobre 2026.

Minimi tabellari e scatti

Sono stati definiti i nuovi minimi tabellari con decorrenza 1° gennaio 2027 e 1° giugno 2027: per il livello Q, la retribuzione passa da 2.589,00 a 2.635,00 euro nel gennaio 2027. Gli scatti di anzianità sono confermati in numero di 5 con cadenza biennale e importi specifici per livello (es. 29,44 euro per il livello 1), decorrenti dal 1° ottobre 2026 per chi non ne abbia già beneficiato. Viene introdotto un Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.) pari all’1% della retribuzione di fatto per le aziende senza premio di risultato che abbiano aumentato la produttività.

Assorbimenti e quote orarie

Gli incrementi derivanti da scatti di anzianità e aumenti per competenza o merito non sono assorbibili, salvo previsione espressa all’atto della concessione. La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26, mentre quella oraria per 173 (o 195 per i discontinui).

Periodo di prova e mansioni

La durata massima del periodo di prova è stabilita in giorni di effettivo lavoro: 6 mesi per il livello Q, 5 per il livello 1, 4 per il livello 2, 3 per i livelli 3S, 3 e 4, e 1 mese per gli altri livelli. L’assegnazione a mansioni superiori diviene definitiva dopo 3 mesi di svolgimento (non continuativi nell’arco di 12 mesi se non sostitutivi), con un’integrazione retributiva pari alla differenza tra i minimi tabellari se le mansioni sono svolte per almeno 16 giorni nel mese. È prevista un’indennità di qualificazione pari al 10% della differenza retributiva per titoli di studio pertinenti superiori. Sono disciplinate le mansioni promiscue (dal 3° al 6° livello) e i passaggi di livello, dove è consentito l’assorbimento delle eccedenze retributive fino a concorrenza dei nuovi minimi, esclusi gli scatti di anzianità.

Orario di lavoro e riduzione annua

La durata massima della prestazione, straordinario incluso, non può superare le 50 ore settimanali (su 5 giorni) o le 54 ore (su 6 giorni), con una media di 48 ore su 4 mesi. Per i conducenti dei livelli 3S e 3 è applicabile l’orario di 47 ore per lavoro discontinuo, mentre per il personale viaggiante di 4° livello sono possibili accordi per regimi di 44 ore. Ai lavoratori spettano 40 ore annue di riduzione dell’orario (ROL) fruibili in blocchi di 4 o 8 ore (o 4,5 giornate per il personale viaggiante); i permessi non fruiti entro l’anno possono essere utilizzati entro il 30 giugno successivo o monetizzati. In caso di interruzione del lavoro per sospensione, è corrisposto il 100% della retribuzione per la prima giornata. Per gli addetti a mansioni discontinue l’orario è fissato a 45 ore settimanali.

Lavoro notturno, festivo e turni

Il lavoro notturno (22-6) prevede maggiorazioni del 20% per i guardiani, 15% in turni avvicendati, 25% non avvicendati e 25% fisso per il settore logistico. Le ore prestate nel riposo settimanale sono retribuite con le maggiorazioni festive. Il lavoro a turni richiede comunicazione preventiva con almeno 2 giorni di preavviso per le modifiche; è garantito il riposo del sabato pomeriggio e, per turni di 8 ore, una pausa pranzo retribuita di mezz’ora.

Reperibilità e flessibilità

La reperibilità può essere oraria, giornaliera o settimanale (max 2 settimane su 4), con comunicazione di almeno 7 giorni di preavviso. Le indennità sono di 7,75 euro per i giorni feriali e 10,33 euro per i festivi; l’attività prestata è considerata straordinario o compensata con recupero. La flessibilità dell’orario è programmabile per max 16 settimane nell’anno; le ore oltre la programmazione danno diritto a una maggiorazione del 25%. L’azienda può modificare la programmazione per max 4 settimane annue con preavviso di una settimana, riconoscendo un’indennità di disagio di 50,00 euro a settimana.

Festività, ferie e trasferta

Viene introdotta la festività del 4 ottobre. Le ferie sono di 22 giorni (su 5 giorni) o 26 giorni (su 6 giorni). La trasferta prevede il rimborso spese di viaggio (fino a 8 ore pagate, oltre come straordinario), una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera (ridotta del 10% per missioni > 1 mese o di 1/3 senza pernottamento) e maggiorazioni del 10% per alta montagna o sottosuolo.

Trasferimento, malattia e maternità

Il trasferimento richiede preavvisi da 15 a 60 giorni in base alla distanza e rimborsi spese per il lavoratore e i familiari. La conservazione del posto per malattia è di 245 giorni (anzianità ≤ 5 anni) o 365 giorni (anzianità > 5 anni) nell’arco di 24 o 30 mesi; per patologie gravi il periodo è raddoppiato ed escluso dal computo. Il trattamento economico integrativo garantisce il 100% della retribuzione netta per i primi 3 mesi (o 5 se anzianità > 5 anni) e il 50% nei mesi successivi; per gli addetti alla movimentazione l’integrazione si riduce dal 4° evento di malattia (75%, 50%, 25%, nulla). Per la maternità, è previsto il prolungamento del congedo facoltativo fino a 3 anni o 2 ore di permesso giornaliero per genitori di figli con disabilità grave.

Diritto allo studio, permessi e aspettative

I lavoratori studenti hanno diritto a permessi retribuiti (2 giorni per esami universitari, fino a 10 per diplomi) e un monte ore triennale di 150 ore pro capite. Sono previsti congedi per la formazione di max 11 mesi (non retribuiti) per chi ha almeno 4 anni di anzianità. Tra i permessi, sono riconosciuti 3 giorni mensili per assistenza a familiari con disabilità grave, 1 giorno per nascita figlio, 10 giorni annui non retribuiti per i nonni e un congedo di 3 mesi per vittime di violenza di genere. Sono previste aspettative non retribuite di max 3 anni per tossicodipendenti e di 6 mesi per autisti con patente ritirata.

Preavviso, TFR e apprendistato

Il preavviso per gli operai è di 6 giorni lavorativi; per impiegati e quadri varia da 1 mese a 4 mesi e 15 giorni in base al livello e all’anzianità. Il TFR deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla cessazione. L’apprendistato professionalizzante ha durata massima di 36 mesi (5 anni per profili artigiani). La retribuzione standard è al 75% (1° anno), 85% (2° anno) e 100% (3° anno); per le figure equipollenti a quelle artigiane (autisti 3S, autisti 3, addetti magazzino/movimentazione) la retribuzione è invece del 90% nel 1° anno e 95% nel 2° anno, raggiungendo il 100% dal 3° (o 4°/5° anno a seconda della durata specifica).

Contratti a termine, somministrazione e part-time

Sono introdotte specifiche causali per i contratti a termine fino a 24 mesi; qualora un contratto superi la durata di 12 mesi senza indicare la causale (salvo per il lavoro stagionale), il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. La somministrazione a tempo indeterminato è limitata al 20% dei dipendenti; quella a termine è senza causale nei primi 12 mesi. Il part-time minimo è di 20 ore (10 per i Riders); le clausole elastiche richiedono 7 giorni di preavviso e danno diritto a una maggiorazione del 15%. Il lavoro supplementare è maggiorato del 18% (o 40% oltre il 30% delle ore pattuite). È riconosciuta la priorità di trasformazione a part-time per lavoratori con patologie gravi o figli fino a 13 anni.

Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente non può superare le 400 giornate nell’arco di 3 anni solari, pena la trasformazione a tempo pieno e indeterminato.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/10/05/ccnl-distribuzione-merci-logistica-servizi-privati-conflavoro-pmi

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