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Prodotti ottenuti con lavoro forzato: le linee guida applicative UE

La comunicazione della Commissione (C/2026/4637) fornisce le linee guida per l’applicazione del regolamento (UE) 2024/3015, che dal 14 dicembre 2027 vieta l’immissione, la messa a disposizione e l’esportazione nell’UE di prodotti ottenuti, in tutto o in parte, con lavoro forzato. Il divieto è assoluto e riguarda tutti i prodotti, indipendentemente dall’origine, dal settore, dalla fase della catena di approvvigionamento o dalla percentuale di lavoro forzato impiegata. Le linee guida chiariscono l’ambito di applicazione, il ruolo delle autorità competenti, i criteri per valutare le offerte online destinate al mercato UE e l’importanza del dovere di diligenza quale strumento utile per gli operatori economici, pur non essendo imposto come obbligo. Il regolamento si applica anche ai prodotti già fabbricati ma ancora presenti sul mercato e non riguarda la prestazione di servizi.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie C del 3 settembre 2026, la comunicazione (C/2026/4637) della Commissione recante le “Linee guida sull’applicazione del regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione”.Il regolamento stabilisce norme vincolanti che vietano agli operatori economici di immettere sul mercato dell’UE prodotti ottenuti con il lavoro forzato e di esportarli dal mercato dell’UE. Mira a migliorare il funzionamento del mercato unico contribuendo a mantenere un mercato equo e trasparente e a garantire condizioni di parità per le imprese nel mercato unico, promuovendo nel contempo una condotta responsabile per le imprese che operano all’interno e all’esterno dell’UE. Il regolamento si propone inoltre di contribuire alla lotta contro le pratiche di lavoro forzato, compreso il traguardo 8.7 degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ossia l’eliminazione del lavoro forzato entro il 2030.Il regolamento impone agli operatori economici un obbligo di risultato. Pur senza imporre alle imprese obblighi specifici relativi al dovere di diligenza, riconosce che il dovere di diligenza è uno strumento utile per affrontare il problema del lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento. In linea con il regolamento, le presenti linee guida mirano di conseguenza anche a chiarire in che modo il dovere di diligenza possa aiutare le imprese a conformarsi al regolamento. Queste norme si applicano indipendentemente dal fatto che il lavoro forzato avvenga nei siti operativi di un operatore economico o all’interno della sua catena di approvvigionamento.Nell’attuare il regolamento le autorità competenti e la Commissione devono rispettare i principi generali del diritto dell’UE, come il principio di proporzionalità. Le indagini devono essere condotte nel debito rispetto del diritto degli operatori economici di essere ascoltati e fatte salve le procedure previste da altre normative dell’UE e nazionali. A tal fine il regolamento prevede che le autorità competenti capofila si coordinino strettamente con altre autorità competenti.Il regolamento si applica a tutti i prodotti ottenuti con il lavoro forzato, indipendentemente dall’origine, dal tipo o dal settore, immessi o messi a disposizione sul mercato dell’UE o esportati da tale mercato. Si applica ai prodotti per i quali è stato fatto ricorso al lavoro forzato «in tutto o in parte» in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga all’interno o all’esterno dell’UE. I prodotti rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del regolamento, indipendentemente dalla percentuale della parte del prodotto realizzata con il lavoro forzato.La definizione di «prodotto» ai sensi del regolamento è più ampia di quella del nuovo quadro legislativo. Oltre ai prodotti ottenuti attraverso un processo di fabbricazione, il regolamento riguarda i prodotti agricoli quali definiti all’articolo 38 TFUE e i prodotti estratti, come i minerali e altre materie prime.Il regolamento si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione a decorrere dal 14 dicembre 2027, anche se i prodotti o i loro componenti sono stati fabbricati o importati nell’UE prima di tale data. Non disciplina il ritiro di prodotti che sono già stati venduti (ossia che hanno raggiunto l’utilizzatore finale), bensì i prodotti che sono ancora messi a disposizione sul mercato, ad esempio che si trovano nei negozi o in magazzini.I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza rientrano anch’essi nell’ambito di applicazione del regolamento, se l’offerta per la vendita è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione. Sebbene sia necessario valutare caso per caso se le offerte online siano destinate agli utilizzatori finali all’interno dell’UE, si devono prendere in considerazione diversi fattori, tra cui le aree geografiche all’interno dell’UE dove è possibile effettuare la consegna, l’uso delle lingue e delle valute di uno Stato membro, i metodi di pagamento specifici per la regione e l’uso di un nome di dominio registrato in uno Stato membro.La Commissione o le autorità nazionali competenti hanno il potere di svolgere verifiche e adottare le ulteriori misure necessarie a norma del presente regolamento in relazione a tali prodotti, anche se questi non sono ancora effettivamente immessi sul mercato dell’Unione al momento dell’offerta di vendita online.La prestazione di servizi non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, neppure qualora si tratti di servizi connessi all’immissione del prodotto sul mercato, come il trasporto, l’immagazzinamento e la logistica.Il regolamento si applica a tutti gli operatori economici che immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato dell’UE o esportano prodotti dal mercato dell’UE. Questi operatori economici devono rispettare il divieto di prodotti ottenuti con il lavoro forzato, e possono essere oggetto di una decisione di divieto di prodotti se violano il divieto.Il divieto di immettere e mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o di esportare dal mercato dell’Unione prodotti ottenuti con il lavoro forzato è incondizionato e assoluto, data la gravità della violazione dei diritti umani. Spetta agli operatori economici assicurare il rispetto di tale divieto.Il regolamento utilizza la definizione di lavoro forzato di cui all’articolo 2 della convenzione OIL sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930 (n. 29), che comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione Europea, comunicazione 03/09/2026, C/2026/4637 (Gazzetta Ufficiale UE 03/09/2026, Serie C)

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/04/prodotti-ottenuti-lavoro-forzato-linee-guida-applicative-ue

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