Welfare aziendale: via libera ai rimborsi per istruzione e assistenza ai familiari
Nuove aperture sul fronte del welfare aziendale. Con due recenti risposte a interpello, l’Agenzia delle Entrate amplia le possibilità di rimborso per i dipendenti: dalle spese di istruzione dei figli, anche se materialmente pagate dal coniuge, ai costi di assistenza e ricovero in RSA per familiari anziani o non autosufficienti, anche non conviventi. Chiarimenti che rendono i piani di welfare ancora più interessanti per aziende e lavoratori, ma che richiedono particolare attenzione alla loro corretta formalizzazione, alla documentazione delle spese e al divieto di duplicazione dei benefici fiscali.
Con le risposte a interpello n. 159 e 163, dell’agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito due importanti chiarimenti in materia di welfare aziendale, ampliando e precisando l’ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 51, comma 2, lettere f-bis) e f-ter), del TUIR.I chiarimenti riguardano, in particolare, due situazioni di notevole interesse operativo:1) il rimborso delle spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari del dipendente;2) il rimborso delle spese di assistenza sostenute per familiari anziani o non autosufficienti del dipendente.Spese di istruzioneCon la risposta n. 159/2026, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di spese di istruzione sostenute nell'interesse dei figli del dipendente, regolarmente documentate e riconducibili alle finalità previste dall'art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, ma materialmente pagate dal coniuge mediante un conto corrente a lui esclusivamente intestato.L'Agenzia ha confermato che tali somme possono essere rimborsate nell'ambito del piano di welfare senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Ai fini dell'agevolazione, pertanto, non è necessario che il pagamento sia materialmente eseguito dal lavoratore beneficiario del credito welfare.Assume, invece, rilievo la riconducibilità della spesa alle finalità agevolate e al familiare destinatario del servizio. La documentazione deve consentire di individuare il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la relativa tipologia, così da verificare la coerenza della spesa con le finalità previste dalla norma.Si tratta di un chiarimento particolarmente significativo nella gestione pratica dei piani di welfare: una spesa di istruzione sostenuta nell'interesse del figlio può quindi essere rimborsata al dipendente anche quando sia stata pagata dal coniuge. Lo stesso principio deve essere applicato anche alla parte dell’unione civile, in considerazione dell’equiparazione prevista dalla normativa (articolo 1, comma 20, della Legge n. 76 del 20 maggio 2016).Resta fermo il principio del divieto di duplicazione del beneficio. La spesa rimborsata in regime di esenzione non potrà essere utilizzata dal dipendente o dal coniuge per beneficiare anche di una deduzione o detrazione fiscale. A tal fine, il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva attestante che le medesime fatture/ricevute non siano già state, né saranno, oggetto di ulteriori richieste di rimborso, anche presso altri soggetti.Assistenza ai familiari anziani o non autosufficientiCon la risposta n. 163/2026, l'Agenzia affronta il rimborso, nell'ambito di un piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero e l'assistenza del genitore del dipendente presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA), nonostante quest’ultimo non sia convivente con il lavoratore.Il chiarimento assume particolare rilevanza alla luce delle modifiche intervenute di recente sull'art. 12 del TUIR (art. 1, del D.Lgs. n. 148/2026) e va visto in un’ottica più ampia rispetto alla situazione specifica individuata nell’interpello, ricomprendendo tutte le situazioni ove un dipendente richieda il rimborso di somme erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.A seguito dell'intervento normativo, quando le disposizioni fiscali richiamano genericamente i familiari indicati nell'art. 12, il riferimento alle altre persone elencate nell'art. 433 c.c. opera senza che sia necessario verificare il requisito della convivenza; tale requisito rimane, invece, rilevante, insieme a quello reddituale, nelle ipotesi in cui la disposizione richieda espressamente che gli “altri familiari” siano fiscalmente a carico.Le modifiche sono applicabili già a decorrere dal periodo d'imposta 2025.Di conseguenza, l'Agenzia conclude che, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa, il rimborso delle spese RSA sostenute in favore del genitore non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.Anche per questa casistica, al pari di quanto già detto per le spese di istruzione, è importante che il datore di lavoro acquisisca la documentazione riguardante la spesa affrontata dal dipendente e una dichiarazione sostitutiva attestante il fatto che non richiederà il rimborso della spesa ad altri soggetti (ad esempio altri datori di lavoro), ovvero che non beneficerà di deduzione o detrazione fiscale.Piano di welfare aziendaleI due chiarimenti offrono interessanti opportunità per ampliare le prestazioni messe a disposizione dei lavoratori, ma è fondamentale ricordare che non tutti i rimborsi concordati con il dipendente possono essere qualificati come welfare esente ma solo quelli disposti in virtù di una previsione contrattuale o regolamentare.Le disposizioni richiamate dall'Agenzia prevedono espressamente che le somme, i servizi e le prestazioni agevolate siano erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi. Pertanto, è essenziale che l'accesso alle misure trovi fondamento in un piano di welfare aziendale adeguatamente formalizzato, mediante un accordo aziendale oppure un regolamento adottato unilateralmente dal datore di lavoro, nel quale siano individuate le prestazioni disponibili ed i relativi destinatari.Occorre quindi evitare che il welfare venga configurato come un beneficio ad personam, riconosciuto sulla base di accordi individuali con singoli lavoratori. L'impostazione del piano e la corretta individuazione delle categorie dei beneficiari rappresentano presupposti da valutare con particolare attenzione per preservare il trattamento fiscale agevolato.Le aperture dell'Agenzia rendono quindi ancora più interessante l'utilizzo dei piani di welfare, ma richiedono alle aziende di prestare particolare attenzione alla loro corretta strutturazione formale, alla definizione dei beneficiari, alla documentazione delle spese e alle procedure necessarie ad evitare duplicazioni dei benefici fiscali.Copyright © - Riproduzione riservata
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