Acciaio: stabilito il tipo di documentazione che dimostri il Paese di «fusione e colata»
L’atto di esecuzione che la Commissione Europea ha adottato il 31 agosto 2026, definisce la documentazione che gli importatori devono presentare per comprovare il Paese di fusione e colata delle 26 categorie di prodotti siderurgici soggette al regolamento UE sull’acciaio. Basato su una consultazione pubblica, il provvedimento utilizza documenti già impiegati nelle normali transazioni commerciali, evitando oneri eccessivi e rafforzando tracciabilità e trasparenza. L’obbligo di indicare l’origine della fusione e colata consente di contrastare pratiche elusive e garantire l’efficacia della misura contro l’eccesso di capacità produttiva globale. Il regolamento, in vigore dal 1º luglio 2026, prevede contingenti esenti da dazio pari a 18,3 milioni di tonnellate e un dazio del 50% sulle importazioni eccedenti, applicandosi a tutte le origini salvo SEE (comunque soggetti al criterio tecnico). L’atto, sostenuto all’unanimità dagli Stati membri, entrerà in applicazione il 1° ottobre 2026.
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