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Interdizione post partum: provvedimento rivedibile in autotutela

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il parere n. 1829 del 2026, ha chiarito che la definitività di un provvedimento di interdizione post partum comporta l’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, ma lascia impregiudicato il potere-dovere dell’Amministrazione di intervenire, ricorrendone i presupposti, mediante revoca o annullamento d’ufficio ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. L’ufficio che ha adottato il provvedimento dovrà individuare lo strumento appropriato in relazione al vizio riscontrato, ponderando l’interesse pubblico con l’affidamento maturato dai soggetti interessati. In caso di annullamento, inoltre, gli effetti non devono necessariamente operare retroattivamente, potendone essere limitata o esclusa la decorrenza ex tunc quando questa risulti incongrua o manifestamente ingiusta.

Nel parere n. 1829 del 10 agosto 2026, l’Ispettorato nazionale del lavoro interviene sulla possibilità di procedere alla “revisione” di un provvedimento di interdizione post partum adottato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.La questione riguarda, in particolare, gli effetti della qualificazione del provvedimento di interdizione come atto “definitivo” e la possibilità per l’Amministrazione che lo ha emanato di procedere successivamente al suo riesame.Interdizione post partumL’interdizione post partum costituisce una misura posta a tutela della salute della lavoratrice madre e del bambino nel periodo successivo alla nascita e fino al compimento del settimo mese di età. Il suo fondamento è individuato negli artt. 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001.La misura opera quando, dopo il parto, la lavoratrice sia adibita a mansioni o esposta a condizioni lavorative incompatibili con il suo stato di puerpera o con il periodo di allattamento e non risulti possibile adottare misure organizzative idonee a eliminare il rischio.Ai fini dell’adozione del provvedimento devono quindi ricorrere contemporaneamente due condizioni:- le condizioni ambientali o le mansioni svolte devono risultare pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino;- deve risultare oggettivamente impossibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili e prive di rischio.

L’interdizione costituisce la soluzione applicabile quando non sia possibile né eliminare il rischio mediante interventi organizzativi né procedere a un cambio di mansione.
La procedura di istruttoriaRicevuta l’istanza, spetta all’Ispettorato territorialmente competente verificare in concreto la sussistenza dei presupposti richiesti dalla disciplina.L’istruttoria è finalizzata ad accertare la reale esposizione della lavoratrice ai fattori di rischio, la natura delle mansioni effettivamente esercitate e l’impossibilità di individuare una diversa collocazione lavorativa.La valutazione viene effettuata anche sulla base degli elementi forniti dalle parti. Qualora, all’esito dell’istruttoria, risultino integrati i requisiti previsti dall’art. 17, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione emana il provvedimento di interdizione post partum.Definitività del provvedimentoSecondo l’INL, tale qualificazione deve essere letta secondo le categorie proprie del diritto amministrativo. Un provvedimento è definitivo quando nei suoi confronti risultano esauriti i rimedi amministrativi ordinari e, in particolare, non è più esperibile il ricorso gerarchico ordinario.Ciò può verificarsi perché l’atto è emanato da un’autorità priva di superiore gerarchico, perché la legge gli attribuisce espressamente carattere definitivo oppure perché i rimedi amministrativi previsti sono stati già esperiti o non sono più proponibili.Nel caso dell’interdizione post partum, il provvedimento costituisce, per espressa previsione legislativa, l’atto conclusivo e definitivo del procedimento: con esso l’Ispettorato territoriale accerta la sussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001 e dispone l’astensione dal lavoro della lavoratrice, producendo immediatamente i relativi effetti giuridici.Definitività non impeditive dell’autotutelaLa qualificazione come atto definitivo, tuttavia, non determina l’intangibilità del provvedimento.L’INL distingue infatti l’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari dal potere dell’Amministrazione di riesaminare i propri atti. La definitività non fa quindi venir meno il potere-dovere di intervenire in autotutela, qualora ne ricorrano i relativi presupposti.Il riesame potrà essere effettuato attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.La scelta dello strumento da utilizzare compete all’ufficio che ha adottato il provvedimento e deve essere effettuata in funzione della tipologia di vizio riscontrato. Non vi è, dunque, una generica “revisione” dell’interdizione, ma occorre ricondurre l’intervento dell’Amministrazione allo specifico istituto di autotutela concretamente applicabile.Tutela dell’affidamentoL’esercizio dell’autotutela non consegue automaticamente alla rilevazione delle ragioni che potrebbero giustificare il riesame. L’INL precisa che l’Amministrazione deve effettuare una ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico alla rimozione o alla revisione dell’atto e l’affidamento maturato nei soggetti che abbiano confidato negli effetti prodotti dal provvedimento di interdizione. Il riesame richiede, pertanto, una valutazione concreta degli interessi coinvolti e delle conseguenze derivanti dall’eventuale intervento sul provvedimento già adottato.Annullamento e decorrenza degli effettiUn’ultima precisazione riguarda l’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di procedere all’annullamento del provvedimento.La regola generale prevede che l’annullamento di un atto illegittimo produca effetti ex tunc. L’INL richiama tuttavia la giurisprudenza amministrativa secondo cui la retroattività non costituisce una conseguenza inevitabile in ogni caso.In particolare, quando l’applicazione retroattiva dell’annullamento risulti incongrua e manifestamente ingiusta, è possibile derogare alla regola attraverso una limitazione, parziale o totale, della retroattività oppure facendo decorrere gli effetti dell’annullamento ex nunc.A sostegno di tale conclusione viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2755 del 2011, secondo cui la disciplina sostanziale e processuale non impone l’inevitabile retroattività degli effetti dell’annullamento di un atto, sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale.Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/26/interdizione-post-partum-provvedimento-rivedibile-autotutela

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