Retribuzione e tutele: confronto con Grecia, Irlanda e Paesi Bassi
Il nuovo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro propone l'analisi comparata dei sistemi retributivi europei, ampliando il confronto tra l'ordinamento italiano e quelli di Grecia, Irlanda e Paesi Bassi. L'indagine supera la mera comparazione dei livelli di salario minimo legale e considera l'intera architettura del trattamento economico del lavoratore, includendo retribuzione diretta, indiretta e differita, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, tutela della malattia, indennità di fine rapporto e ruolo della contrattazione collettiva. Dall'analisi emerge come il modello italiano, pur privo di un salario minimo legale, continui a distinguersi per l'ampiezza e la complessità delle tutele economiche garantite dalla disciplina legislativa e, soprattutto, dalla contrattazione collettiva, che contribuisce a costruire un sistema retributivo più articolato rispetto a quello riscontrabile negli ordinamenti esaminati.
Il dibattito europeo in materia di retribuzione continua a concentrarsi prevalentemente sul tema del salario minimo legale. Una simile impostazione, tuttavia, rischia di offrire una rappresentazione soltanto parziale dei diversi sistemi giuslavoristici nazionali, poiché il trattamento economico del lavoratore non coincide con la sola paga base, ma è il risultato dell'interazione tra disciplina legislativa e contrattazione collettiva.Muovendo da tale presupposto, il nuovo Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro amplia il confronto già avviato con altri ordinamenti europei, prendendo in esame Grecia, Irlanda e Paesi Bassi. L'analisi considera non soltanto il livello della retribuzione minima, ma anche gli istituti che concorrono a determinare il valore complessivo del trattamento economico del lavoratore: mensilità aggiuntive, ferie, permessi, tutela della malattia, trattamenti di fine rapporto e ruolo della contrattazione collettiva.In Grecia, Irlanda e Paesi Bassi è presente un salario minimo di fonte legislativa, ma la sua esistenza non implica necessariamente un sistema di tutele economiche più ampio rispetto a quello italiano.L'ordinamento italiano continua infatti a caratterizzarsi per una concezione della retribuzione particolarmente articolata, nella quale la paga base rappresenta soltanto uno degli elementi del trattamento economico complessivo. Alla retribuzione diretta si affiancano infatti istituti di natura indiretta e differita, quali tredicesima, eventuale quattordicesima, trattamento di fine rapporto, indennità contrattuali, ferie, permessi retribuiti e numerose ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva.Il ruolo della contrattazione collettivaSebbene tutti gli ordinamenti analizzati riconoscano, con modalità differenti, uno spazio alla negoziazione collettiva, il modello italiano continua a distinguersi per la sua capacità di integrare in maniera sistematica la disciplina legislativa.I contratti collettivi nazionali non si limitano infatti a fissare i minimi retributivi, ma disciplinano una pluralità di istituti economici e normativi che contribuiscono ad elevare il livello complessivo delle tutele.La comparazione dimostra come, anche negli ordinamenti caratterizzati dalla presenza di un salario minimo legale, sia spesso proprio la contrattazione collettiva a determinare le condizioni economiche più favorevoli.Grecia: tutele meno esteseNel caso greco emerge un sistema che presenta alcune analogie con quello italiano, soprattutto sotto il profilo della rilevanza attribuita alla contrattazione collettiva. Accanto al salario minimo legale trovano infatti spazio istituti quali mensilità aggiuntive, ferie retribuite e specifiche indennità.Permangono tuttavia significative differenze: le tutele economiche in caso di malattia risultano generalmente meno favorevoli rispetto al modello italiano, mentre manca un istituto equivalente al trattamento di fine rapporto, sostituito da una specifica indennità di licenziamento, applicabile esclusivamente in determinate ipotesi.Anche sotto il profilo delle mensilità aggiuntive il sistema greco, pur prevedendo gratifiche natalizie e pasquali, presenta caratteristiche differenti rispetto all'impianto italiano.Irlanda: tutela minima garantita dalla leggeL'ordinamento irlandese si distingue per un'impostazione profondamente diversa: il rapporto di lavoro continua ad essere fondato prevalentemente sull'autonomia contrattuale, mentre l'intervento legislativo assicura un nucleo essenziale di diritti, tra cui salario minimo, orario di lavoro e tutela contro i licenziamenti illegittimi.La contrattazione collettiva riveste un ruolo decisamente meno esteso rispetto all'Italia e non esiste un sistema generalizzato di contratti collettivi assimilabile ai CCNL.Anche sotto il profilo economico emergono differenze significative: tredicesima e quattordicesima non costituiscono istituti generalizzati e il trattamento di fine rapporto italiano trova soltanto una limitata analogia nella Statutory Redundancy Payment, riconosciuta esclusivamente nei casi di esubero o soppressione del posto di lavoro.Paesi Bassi: equilibrio tra legge e contrattazioneL'analisi dedicata ai Paesi Bassi conferma l'esistenza di un modello nel quale il salario minimo legale convive con una significativa diffusione della contrattazione collettiva. Quest'ultima integra il trattamento economico dei lavoratori disciplinando numerosi istituti retributivi, pur in un contesto caratterizzato da una diversa struttura delle prestazioni rispetto a quella italiana. Anche in questo caso emerge come la sola comparazione tra livelli di salario minimo non sia sufficiente a descrivere il reale grado di tutela economica riconosciuto ai lavoratori.L’analisi di Fondazione StudiIl confronto tra i diversi ordinamenti conferma che la valutazione dei sistemi retributivi non può essere limitata all'importo della retribuzione minima.La consistenza delle tutele dipende dall'insieme degli istituti economici che accompagnano il rapporto di lavoro lungo tutto il suo svolgimento e fino alla cessazione.Sotto questo profilo, il modello italiano continua a distinguersi per l'elevato livello di integrazione tra disciplina legislativa e contrattazione collettiva, che consente di costruire un sistema retributivo particolarmente articolato, capace di comprendere non soltanto la retribuzione diretta, ma anche una vasta gamma di prestazioni economiche accessorie e differite.L'analisi comparata conferma quindi che il confronto tra ordinamenti europei non può essere ricondotto alla sola esistenza o meno di un salario minimo legale. Ciò che realmente differenzia i sistemi è l'ampiezza complessiva delle tutele economiche riconosciute al lavoratore e il ruolo svolto dalla contrattazione collettiva nel completare la disciplina legale, elemento che continua a rappresentare uno dei principali punti di forza del modello italiano.Copyright © - Riproduzione riservata
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 06/08/2026
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