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AI Act: qual è il calendario delle decorrenze dopo l’Omnibus digitale

Il regolamento UE n. 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) dell’8 luglio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026, modifica il regolamento n. 2024/1689 (AI Act) riscrivendo il calendario dell’attuazione delle disposizioni sull'intelligenza artificiale. Così, se dal 2 agosto 2026 diventano efficaci, per esempio, gli obblighi di trasparenza per i nuovi sistemi di AI immessi sul mercato a partire da allora, quali sono le altre date che portano a compimento la piena applicazione del regolamento, e per quali norme tali date segnano il via libera?

Il regolamento UE n. 2024/1689 sull’intelligenza artificiale è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e la data a partire dalla quale diventa efficace, salvo disposizioni speciali, è il 2 agosto 2026.Già dal 2 febbraio 2025 sono applicabili il capo I “disposizioni generali” e il capo II dedicato alle pratiche di IA vietate, tranne quelle relative alle IA di nudificazione.Sono invece efficaci dal 2 agosto 2025:- il capo III, sezione 4: Autorità di notifica e organismi notificati;- il capo V: modelli di IA per finalità generali;- il capo VII: governance;- il capo XII: sanzioni, ad eccezione delle sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali.Quali sistemi di AI devono essere regolarizzati entro il 2 dicembre 2026I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici devono adottare le misure necessarie per conformarsi all'art. 50, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 2024/1689 e pertanto devono garantire che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.In base all’art. 111, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 2024/1689, aggiunto dal regolamento n. 2026/1744, per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, la regolarizzazione deve essere perfezionata entro il 2 dicembre 2026. Il considerando 38 spiega che la nuova scadenza è disposta al fine di concedere ai fornitori di sistemi di IA generativa un periodo di tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi all’obbligo di marcatura. L’agevolazione consiste nella introduzione di un periodo transitorio di quattro mesi, peraltro riservato esclusivamente ai fornitori che hanno già immesso i loro sistemi sul mercato prima della data generale di inizio di efficacia dell’AI Act.Sono inoltre efficaci dal 2 dicembre 2026 le nuove lettere b-bis) e b-ter), del par. 1, c. 1, e i par. 1-bis e 1-ter dell'art. 5, regolamento (UE) n. 2024/1689 (AI Act).Si tratta delle disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 2026/1744.La lettera b-bis) riguarda l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che genera o manipola immagini, video e audio realistici o materiale analogo delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o di una persona fisica riconoscibile che partecipi ad atti sessualmente espliciti senza il consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile di tale persona per tale generazione o manipolazione.La lettera b-ter) concerne l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che genera o manipola materiale o spettacoli ai sensi dell'art. 2, lettere c) ed e), direttiva 2011/93/UE, salvo nei casi in cui sussista una causa di giustificazione ai sensi del diritto nazionale.La direttiva 2011/93/UE reca disposizioni relative alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.Ai sensi della citata lettera b-ter), sono inclusi nel divieto i seguenti materiali e i seguenti spettacoli: - il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;- la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;- il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore;- immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.- l’esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.I nuovi paragrafi 1-bis e 1-ter citati dettagliano le condizioni alle quali le descritte IA sono vietate.Quali disposizioni dell’AI Act diventano efficaci dal 2 dicembre 2027Viene spostata dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 l’efficacia delle disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3, regolamento (UE) n. 2024/1689 (AI Act), ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III.Come spiega il considerando n. 40, per quanto riguarda gli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al capo III, sezioni 1, 2 e 3, il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti alternativi e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali per l’IA hanno impedito l'efficace entrata in applicazione di tali obblighi. Di conseguenza, la data di applicazione è slittata al 2 dicembre 2027 per i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, e al 2 agosto 2028 per i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.Sempre il considerando 40 spiega che la doppia scadenza riproduce, pur differendola sensibilmente, la progressione delle date iniziali di applicazione già previste dalla versione originaria dell’AI act.L’obiettivo, in ogni caso, è dare il tempo necessario per l'adeguamento e l'attuazione degli obblighi corrispondenti.

Sul punto non si può fare a meno di notare che le norme prorogate sono vigenti già dall’agosto 2024.
Il problema, dunque, è che nei primi due anni di vigenza dell’AI Act le autorità Ue e nazionali non hanno dotato il mondo delle imprese di strumenti di sostegno, compresi orientamenti, norme pertinenti, specifiche comuni e codici di buone pratiche e, quindi, c’è il grosso rischio di interpretazioni divergenti e di un'applicazione disomogenea delle norme tra gli Stati UE. Al riguardo, il considerando 40 aggiunge che, al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare ulteriori ritardi nell'applicazione dell’AI Act, la Commissione UE dovrà darsi da fare e garantire che le misure a sostegno della conformità siano adottate in tempo utile per assicurare un'attuazione tempestiva ed efficace delle disposizioni.In dettaglio le sezioni 1, 2 e 3 del capo III disciplinano rispettivamente:- classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio;- requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio;- obblighi dei fornitori e dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio e di altre parti.L’art. 6, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 2024/1689 e l'allegato III, regolamento (UE) n. 2024/1689 citati considerano ad alto rischio i sistemi utilizzati nei seguenti settori: 1) biometria;2) infrastrutture critiche;3) istruzione e formazione professionale;4) occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo;5) accesso a servizi privati essenziali e a prestazioni e servizi pubblici essenziali e fruizione degli stessi;6) attività di contrasto di reati;7) migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere;8) amministrazione della giustizia e processi democratici.Quali disposizioni dell’AI Act diventano efficaci dal 2 agosto 2028Viene spostata dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028 l’efficacia delle disposizioni del capo III, sezioni 1, 2 e 3, regolamento (UE) n. 2024/1689, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, relative ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'art. 6, par. 1, regolamento (UE) n. 2024/1689 e dell'allegato I, regolamento (UE) n. 2024/1689.Si tratta dei sistemi di IA per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:- il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'UE elencata nell'allegato I dell’AI act;- il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'UE elencata nell'allegato I dell’AI Act.Copyright © - Riproduzione riservata

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/01/act-qual-calendario-decorrenze-omnibus-digitale

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