Listing Act: Assonime analizza i principali obblighi degli emittenti
La circolare n. 19/2026 di Assonime analizza le principali modifiche al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) introdotte dal Listing Act, con particolare attenzione agli obblighi degli emittenti. Le novità riguardano la comunicazione delle informazioni privilegiate, il ritardo della disclosure, il registro insider e le operazioni dei manager, oltre ad alcuni interventi marginali su sondaggi di mercato, esenzioni e contratti di liquidità. Assonime evidenzia che il Listing Act introduce una modifica rilevante: nelle tappe intermedie dei processi prolungati non sussiste più l’obbligo di comunicazione, che resta invece per l’evento finale, così da evitare comunicazioni premature e fuorvianti. Ciò comporta una riduzione dell’uso del ritardo e una maggiore centralità dei presidi di riservatezza. La nozione di informazione privilegiata resta invariata e continuano ad applicarsi i divieti di abuso.
Assonime ha pubblicato la circolare n. 19 del 29 luglio 2026 dal titolo “I principali obblighi degli emittenti alla luce del Regolamento sugli abusi di mercato dopo le modifiche del Listing Act”, con cui illustra e commenta le principali modifiche al MAR apportate dal Listing Act e dalle misure di livello II in ordine:- agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate,- alla disciplina del ritardo,- al registro insider,- alle operazioni dei manager.descrive altresì le modifiche, più marginali, relative alle esenzioni dai divieti di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita e manipolazione del mercato, ai sondaggi di mercato e ai contratti di liquidità.Assonime evidenzia che Il Regolamento (UE) 2024/2809 (cd. Listing Act), pubblicato in GUUE il 23 ottobre 2024, dopo l'iniziale proposta della Commissione Europea del 7 dicembre 2022, ha modificato il Regolamento (UE) n. 596/2014 (Regolamento sugli abusi di mercato, di seguito “MAR") che rappresenta uno dei pilastri fondanti della legislazione del mercato dei capitali in quanto preposto alla salvaguardia del regolare funzionamento dei mercati, della trasparenza ed efficienza degli stessi.Il Listing Act ha fatto seguito alla Comunicazione della Commissione Europea sulla Capital Market Union con l'obiettivo di creare/rafforzare l'Unione del mercato dei capitali e semplificare il quadro normativo alla luce delle criticità sollevate da alcuni Gruppi di esperti (TESG, High Level Forum) e nel corso delle consultazioni pubbliche avviate dall'ESMA nel 2019 per la revisione del MAR, percepito come un onere particolarmente elevato per gli emittenti.Il Listing Act interviene sul MAR apportando alcune significative modifiche; tra le modifiche di particolare interesse per gli emittenti si segnalano le seguenti:i) obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate;ii) disciplina del ritardo della comunicazione delle informazioni privilegiate;iii) insider list;iv) operazioni dei manager.Altre modifiche, più marginali, riguardano la disciplina dei sondaggi di mercato, le esenzioni dai divieti di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita e manipolazione del mercato e infine i contratti di liquidità.Assonime evidenzia che, sebbene il Listing Act sia entrato in vigore il 4 dicembre 2024, per alcune disposizioni è stata prevista l'applicazione a decorrere dal 5 giugno 2026 per consentire l'implementazione delle misure di livello II; si tratta delle disposizioni che riguardano gli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate e i doveri di riservatezza, il ritardo della comunicazione delle informazioni privilegiate, la disciplina dei rumour.Sul fronte domestico, sebbene il Listing Act sia un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, la legge di delegazione europea (Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 13) annovera, tra i criteri di delega, quello per l'attuazione del Listing Act; lo schema di decreto delegato è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026 e, sostanzialmente, conferma l'impianto attuale del TUF per quanto concerne la disciplina del ritardo della comunicazione delle informazioni privilegiate, stabilendo che le spiegazioni del ritardo sono fornite solo su richiesta della Consob, e rimodula le sanzioni alla luce del Listing Act.La Consob, dopo la consultazione avviata il 18 marzo scorso, ha invece già modificato il Regolamento Emittenti per adottare la soglia, pari a 50.000 euro, in materia di operazioni dei manager.Assonime evidenzia che il Listing Act introduce una modifica di rilievo agli obblighi di disclosure degli emittenti: le tappe intermedie dei processi prolungati non devono più essere comunicate, mentre resta l’obbligo di pubblicare solo l’evento finale, quanto prima possibile. Questa scelta normativa risponde all’esigenza di evitare comunicazioni premature e potenzialmente fuorvianti, che non risolvono l’asimmetria informativa e possono indurre in errore gli investitori.Da tale impostazione discendono due effetti principali:- riduzione dell’uso del ritardo nella comunicazione, che dovrebbe diventare meno frequente;- maggiore centralità della riservatezza, poiché le tappe intermedie restano comunque informazioni privilegiate e richiedono presidi organizzativi adeguati.Assonime sottolinea che la nozione di informazione privilegiata non cambia: continuano a valere i divieti di abuso, gli obblighi di disclosure per gli eventi “one‑off” e l’attivazione del registro insider e richiama la necessità di un assetto organizzativo adeguato, coerente con le Linee Guida Consob e con l’impianto del MAR, per garantire una corretta gestione delle informazioni privilegiate e dei nuovi obblighi introdotti dal Listing Act.Copyright © - Riproduzione riservata
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