Incentivo alla stabilizzazione 2026: come richiedere lo sgravio
Con il messaggio n. 2518 del 2026 l'INPS rende operative le disposizioni sull'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dal decreto Lavoro 2026. Da oggi è possibile presentare le domande di accesso all'esonero contributivo per le trasformazioni dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. Il messaggio disciplina le modalità di richiesta dell'agevolazione, le procedure di autorizzazione, le istruzioni per il recupero del beneficio nei flussi UniEmens e le regole da seguire in presenza di altri incentivi non cumulabili.
L’INPS, nel messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, dà attuazione operativa all'incentivo alla stabilizzazione previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, rendendo disponibile la procedura telematica per la presentazione delle domande di accesso all'esonero contributivo destinato ai datori di lavoro che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.Periodo di trasformazione agevolabileL'agevolazione riguarda esclusivamente le trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026 e interessa i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 aprile 2026, purché abbiano una durata effettiva non superiore a dodici mesi e riguardino giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano ancora compiuto trentacinque anni e non siano mai stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.Presentazione delle domandeIl messaggio chiarisce che le istanze devono essere trasmesse attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), utilizzando l'apposita procedura dedicata all'incentivo ("ESTA"). Nel caso in cui la trasformazione sia già stata effettuata, l'Istituto procede alla verifica dei requisiti e comunica l'eventuale accoglimento della domanda con l'indicazione dell'importo riconosciuto. Qualora, invece, la richiesta venga presentata prima della trasformazione del rapporto, l'INPS provvede ad accantonare le risorse disponibili e invita il datore di lavoro a completare la trasformazione e a trasmettere la relativa comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni, pena la mancata concessione dell'agevolazione.Restituzione del contributo addizionaleTra i chiarimenti di maggiore interesse operativo figura anche il richiamo alla disciplina sulla restituzione del contributo addizionale dell'1,40% previsto per i contratti a tempo determinato. L'Istituto conferma infatti che, nei casi di trasformazione del rapporto o di stabilizzazione entro sei mesi dalla cessazione del contratto a termine, continua a trovare applicazione il meccanismo di restituzione previsto dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.Esposizione in UniemensPer potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza agosto 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il nuovo valore “ESTA”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 - articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale2 deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;- nell’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 29/07/2026, n. 2518
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