Emergenza climatica: come accedere a CIGO e CISOA
Con il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative, contributive e contabili per l'applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 107/2026, che introduce misure straordinarie a tutela dei lavoratori colpiti da eventi climatici eccezionali, comprese le ondate di calore. Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro dei settori edile, lapideo ed escavazioni potranno accedere alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili senza che i relativi periodi siano computati nel limite massimo di durata del trattamento. Parallelamente, viene ampliato il ricorso alla CISOA per gli operai agricoli, estesa anche alle ipotesi di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero e svincolata dal requisito delle 181 giornate lavorative, con pagamento diretto da parte dell'Istituto.
Con il messaggio n. 2418 del 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative per l'applicazione delle misure introdotte dall'art. 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, volte a rafforzare le tutele dei lavoratori in presenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese le straordinarie ondate di calore. Le disposizioni, efficaci dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, intervengono sia sulla disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) sia su quella della Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).Settore edile e lapideoPer i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, il decreto prevede che i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) non siano computati ai fini del limite massimo di fruizione della CIGO pari a 52 settimane nel biennio mobile. Resta confermata l'esenzione dal versamento del contributo addizionale e l'inapplicabilità del requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa per l'accesso al trattamento. Il messaggio illustra inoltre le modalità di presentazione delle domande, i nuovi codici di conguaglio nei flussi Uniemens e i termini per il pagamento diretto delle prestazioni.Cisoa per operai agricoliPer il medesimo periodo temporale, la CISOA viene riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato non solo nei casi di sospensione dell'attività, ma anche quando l'orario di lavoro sia ridotto fino alla metà di quello giornaliero contrattualmente previsto. La prestazione è concessa indipendentemente dal requisito delle 181 giornate lavorative, non concorre al limite massimo annuale di 90 giornate ed è equiparata al lavoro effettivo ai fini della disoccupazione agricola e del perfezionamento del requisito occupazionale. L'INPS precisa inoltre che il trattamento sarà autorizzato direttamente dalle Strutture territoriali e corrisposto esclusivamente con pagamento diretto ai lavoratori.Il messaggio definisce altresì le nuove causali da utilizzare per la presentazione delle domande di CISOA, i termini di invio, le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens/PosAgri e le istruzioni contabili conseguenti alle novità normative, comprese quelle relative alla copertura finanziaria degli interventi.Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 20/07/2026, n. 2418
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/22/emergenza-climatica-cigo-cisoa-d-l-n-107-2026
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