Trattenimento in servizio personale scolastico: illegittimo il limite dei 70 anni
Con la sentenza n. 125, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, nella parte in cui fissa il limite massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio del personale scolastico che non abbia ancora maturato il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia. Secondo la Consulta, il limite anagrafico deve essere coordinato con gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, altrimenti il trattenimento in servizio rischia di non consentire il conseguimento del diritto pensionistico, in contrasto con l'art. 38 della Costituzione e con il principio di ragionevolezza. La decisione accoglie le questioni sollevate dalla Corte di cassazione nell'ambito di un rinvio pregiudiziale interpretativo promosso dal Tribunale di Lecce.
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