Benefici contributivi: ampliato il catalogo delle cause ostative al DURC
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2026, individua il nuovo elenco delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza che impediscono ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi. Il provvedimento, emanato in attuazione dell'art. 29 del D.L. n. 19/2024, aggiorna la disciplina previgente, ampliando le fattispecie ostative con l'inserimento, tra l'altro, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, della maxisanzione per lavoro sommerso, delle violazioni connesse alla patente a crediti, dell'impiego di lavoratori stranieri irregolari e di una clausola generale che ricomprende ogni altra violazione penale in materia di lavoro e sicurezza.
Con il decreto del Ministero del Lavoro 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026, viene finalmente data attuazione all'art. 29 del D.L. n. 19/2024 (convertito dalla legge n. 56/2024), che aveva modificato l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 demandando a un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle violazioni in materia di lavoro e sicurezza ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.Il provvedimento sostituisce il precedente elenco contenuto nel D.M. 24 ottobre 2007, aggiornandolo alla normativa sopravvenuta e ampliando sensibilmente il numero delle fattispecie che impediscono ai datori di lavoro di beneficiare degli incentivi contributivi.Resta fermo che le cause ostative operano solo in presenza di provvedimenti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione definitive, mentre non trovano applicazione quando il procedimento penale si estingue mediante prescrizione obbligatoria o oblazione.Esclusione fino a 24 mesiIl decreto conferma la perdita dei benefici per 24 mesi nelle ipotesi considerate di maggiore gravità:- il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.); - l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica (art. 589, comma 2, c.p.).La vera novità è rappresentata dall'inserimento del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) previsto dall'art. 603-bis del codice penale, anch'esso sanzionato con l'esclusione dai benefici per ventiquattro mesi.Lesioni gravi e violazioni del Testo unico sicurezzaRimane confermata l'esclusione per 18 mesi in caso di lesioni personali colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza (art. 590, comma 3, c.p.). Il decreto non richiama più le disposizioni ormai abrogate contenute nel D.Lgs. n. 494/1996 e nei vecchi DPR in materia di sicurezza, ma individua direttamente le violazioni sanzionate dal D.Lgs. n. 81/2008.Tra queste figurano, ad esempio, le violazioni concernenti:- la valutazione dei rischi;- la nomina delle figure della prevenzione;- i cantieri temporanei e mobili;- i lavori in quota;- le attrezzature di lavoro;- gli impianti e le macchine;- la segnaletica di sicurezza;- gli agenti fisici e chimici;- le misure di protezione collettiva.Per tali fattispecie il periodo di esclusione è fissato in 12 mesi.Lavoratori stranieri e lavoro sommersoIl nuovo decreto estende inoltre il catalogo delle cause ostative a materie che nella disciplina previgente non erano contemplate. Viene infatti inserita la violazione dell'art. 22, comma 12, del D.Lgs. n. 286/1998, relativa all'occupazione di cittadini extracomunitari privi del prescritto permesso di soggiorno. In questo caso la perdita dei benefici ha durata di otto mesi. Entra per la prima volta nell'elenco anche la maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dall'art. 3 del D.L. n. 12/2002. L'accertamento definitivo dell'impiego di lavoratori "in nero" comporta infatti l'impossibilità di fruire dei benefici contributivi per sei mesi, rafforzando il collegamento tra incentivi e regolarità occupazionale.Patente a crediti e orario di lavoroTra le novità introdotte dal decreto rientrano anche le violazioni concernenti la patente a crediti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. L'inosservanza delle disposizioni individuate dal comma 11 determina la perdita dei benefici per sei mesi, confermando la centralità del nuovo sistema di qualificazione delle imprese che operano nei cantieri temporanei o mobili.Il decreto richiama gli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, relativi rispettivamente ai riposi e alla durata dell'orario di lavoro, ma soltanto quando l'illecito riguarda almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata. In tal caso l'esclusione dai benefici opera per tre mesi.Il decreto stabilisce inoltre che costituisce causa ostativa anche ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle riguardanti la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza.Ne consegue che il rispetto della normativa lavoristica non assume più rilievo esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio, ma diventa un presupposto essenziale per la fruizione dei benefici economici e contributivi riconosciuti dall'ordinamento ai datori di Lavoro.Copyright © - Riproduzione riservata
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 22/06/2026 (G.U. 08/07/2026, n. 158)
Per approfondire questo argomento leggi anche: Benefici normativi e contributivi: quali sono le violazioni che fanno perdere le agevolazioni Roberto Camera
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari