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Pedagogisti ed educatori professionali: no alla reciprocità per i cittadini extra UE

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 2026, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 55/2024, nella parte in cui subordinava l'iscrizione agli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, alla sussistenza della condizione di reciprocità. La Consulta ritiene che tale requisito, pur astrattamente ammissibile quale strumento di tutela dell'interesse nazionale nei rapporti con gli Stati esteri, si traduca, nella specifica disciplina introdotta dal legislatore, in una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto al lavoro, comprimendo l'accesso alla professione di soggetti già legittimati allo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale.

Con la sentenza numero 119, depositata il 3 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a) della legge numero 55 del 2024, nella parte in cui richiedeva allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo abilitante al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.Il caso di specieLe questioni di legittimità costituzionale erano sorte nell’ambito di un’azione civile antidiscriminatoria promossa innanzi il Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del lavoro, dalla CGIL Lombardia, ASGI APS, APN e Associazione NAGA, controil Ministero della Giustizia, ai fini dell’accertamento, e della conseguente rimozione, della discriminazione operata dall’amministrazione, in esecuzione della disposizione censurata, attraverso la richiesta, rivolta ai candidati di cittadinanza extra UE, di dichiarare la sussistenza della condizione di reciprocità al momento della presentazione della domanda di iscrizione agli albi delle professioni educative.Ad avviso del giudice rimettente, la prescrizione di detta condizione sarebbe stata in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 10, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento all’articolo 10 della Convenzione OIL numero 143 del 1975, all’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE sullo status di soggiornante di lungo periodo, e all’articolo 5, unitamente ai considerando numero 2 e numero 3, della direttiva 2018/958/UE sull’accesso alle professioni.Il parere della corteLa Corte ha accolto le questioni di legittimità costituzionale promosse co riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, assorbendo le altre.Dopo aver premesso che il presupposto del trattamento di reciprocità per l’accesso a una professione non è, in sé considerato, costituzionalmente illegittimo purché risponda a canoni di ragionevolezza, la Corte ha ritenuto che la specifica condizione di reciprocità inserita ex novo con la legge numero 55 del 2024, nel contesto della trasformazione delle professioni educative in professioni ordinistiche, e introdotta per tutti gli stranieri extra UE, ivi compresi i regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale in possesso di un titolo che li abiliti allo svolgimento di attività lavorativa, non fosse conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.Essa, infatti, comprime il diritto alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, riconducibile al diritto al lavoro protetto dall’articolo 4 della Costituzione come mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della personalità, con una misura che si rivela non del tutto idonea a perseguire l’interesse nazionale nei rapporti tra Stati, consistente nella tutela dei professionisti italiani all’estero.Tale tutela potrebbe, infatti, risultare non garantita dalla medesima ogni qual volta, al cittadino italiano, non sia assicurata una pari possibilità lavorativa nel Paese extra UE per ragioni che, però, prescindono dalla sua nazionalità e che possono dipendere dal quadro normativo eterogeneo e disorganico, anche sotto il profilo qualificatorio, del settore specifico. Peraltro, dall’introduzione della condizione di reciprocità potrebbe anche derivare un pregiudizio alla tutela di altri interessi pubblici rilevanti sul piano nazionale, quale quello a fruire delle competenze disponibili sul territorio italiano, competenze non di rado persino frutto di un percorso di studi compiuto nel nostro Paese.Allo stesso tempo, la previsione contrasta col canone di proporzionalità in quanto ostacola, senza un adeguato bilanciamento tra mezzo impiegato e scopo perseguito, la libera esplicazione dell’attività professionale del cittadino extra UE, regolarmente soggiornante, in forza di un titolo che lo abiliti a lavorare.Rispetto al canone di proporzionalità, è stato altresì evidenziato che la misura all’esame comporta un onere assai gravoso, pure in termini di responsabilità penale, rispetto alle capacità conoscitive del singolo lavoratore, essendo imposto a suo carico l’onere di attestare mediante autocertificazione di essere cittadino di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocitàCopyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 03/07/2026, n. 119

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/04/pedagogisti-educatori-professionali-no-reciprocita-cittadini-extra-ue

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