Incentivo stabilizzazione giovani: requisiti per lo sgravio totale
Con la circolare n. 72 del 2026 l'INPS illustra la disciplina dell'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026. L'agevolazione consiste nell'esonero totale della contribuzione previdenziale datoriale, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, in favore dei datori di lavoro privati che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato riguardanti giovani under 35 mai occupati stabilmente. Il documento affronta in modo sistematico l'ambito soggettivo e oggettivo della misura, le condizioni generali e specifiche di spettanza, il requisito dell'incremento occupazionale netto, il coordinamento con la disciplina degli incentivi all'assunzione, il principio del salario giusto, la compatibilità con altri benefici contributivi e il procedimento telematico di accesso all'esonero.
L’INPS, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l'INPS, fornisce le prime indicazioni amministrative per l'applicazione dell'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dall'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112. La misura si inserisce nel più ampio intervento normativo in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale, perseguendo l'obiettivo di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in occupazione stabile attraverso un significativo abbattimento del costo del lavoro per i datori di lavoro privati.Caratteri dell’agevolazioneL'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, purché riguardino rapporti originariamente instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata complessiva non superiore a dodici mesi. Destinatari della misura sono i giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto trentacinque anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, l'apprendistato e, per espressa interpretazione dell'Istituto, le trasformazioni dei contratti di lavoro intermittente.Requisiti generali per la fruizioneLa misura è subordinata al rispetto delle condizioni generali previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 e dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, richiamando quindi la necessità della regolarità contributiva, dell'assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza, dell'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e del rispetto delle ulteriori cause ostative previste dalla disciplina generale degli incentivi all'assunzione. Vengono inoltre analizzate le ipotesi in cui l'agevolazione non può essere riconosciuta, quali la violazione del diritto di precedenza, la presenza di sospensioni dell'attività lavorativa connesse a crisi aziendali o l'esistenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con imprese che abbiano proceduto a licenziamenti nei sei mesi precedenti.Oltre ai requisiti anagrafici del lavoratore e alla durata massima del rapporto a termine, assumono particolare rilievo il divieto di licenziamenti economici nei sei mesi precedenti e successivi alla trasformazione nella medesima unità produttiva, la necessità che il lavoratore non abbia mai avuto precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il rispetto del principio del salario giusto, che impone l'applicazione di un trattamento economico individuale non inferiore a quello complessivamente previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.Incremento occupazionale nettoLa circolare richiama i criteri di derivazione europea fondati sul calcolo delle Unità di lavoro annuo (ULA), precisa le ipotesi in cui la sostituzione di personale non impedisce il riconoscimento dell'incentivo e conferma che la verifica deve essere effettuata mese per mese per tutta la durata della fruizione dell'esonero. Vengono altresì illustrate le modalità di computo nell'ambito delle imprese appartenenti al medesimo gruppo, alla luce della nozione di "impresa unica" elaborata dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.Altre indicazioni per l’applicazioneTrattandosi di trasformazioni di rapporti già in essere e non di nuove assunzioni, non trova applicazione l'obbligo di preventiva pubblicazione della vacancy sul SIISL, previsto per i benefici contributivi relativi alle assunzioni di personale. Resta escluso il cumulo con altri esoneri contributivi gravanti sulla medesima contribuzione datoriale, ma ammettendo la compatibilità con la maggiorazione del costo del lavoro prevista dalla disciplina fiscale e con l'esonero riconosciuto ai datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere, nonché con gli esoneri contributivi riferiti alla quota di contribuzione a carico del lavoratore.Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 03/07/2026, n. 72
Per approfondire questo argomento leggi anche: Stabilizzazione dei giovani under 35: guida completa al nuovo esonero contributivo Debhorah Di Rosa
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