Vigilanza sui lavoratori: se ne occupa ripetutamente il Testo Unico della sicurezza sul lavoro. È tra gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro quello che sta seminando dubbi assillanti tra le imprese. Il fatto è che continua a restar vero quel che implacabilmente denunciò proprio la Cassazione penale nel 2023, e cioè che le modalità con le quali il datore di lavoro deve adempiere al dovere di vigilanza non sono esplicitamente definite dal legislatore. Solo che purtroppo il nostro legislatore, ieri come oggi, continua a non leggere le sentenze della Cassazione. E ormai in vista di un’adeguata vigilanza sui lavoratori entrano doverosamente in gioco anche le procedure che utilizzano l’intelligenza artificiale. E allora a chi spetta l’obbligo di vigilanza?
Tra gli obblighi di sicurezza sul lavoro, ce n’è uno che sta seminando dubbi assillanti tra le imprese: la vigilanza sui lavoratori. E dire che il TUSL se ne occupa ripetutamente. Basta leggere l’art. 18 del TUSL: in base al comma 1, lettera f), il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sui singoli lavoratori; in base al comma 1, lettera b-bis introdotta dalla legge n. 215/2021, ha l’obbligo di individuare i preposti; in base al comma 3-bis, ha l’obbligo di vigilare anche in ordine all’adempimento degli obblighi spettanti ai lavoratori, oltre che ad altri soggetti, primi fra tutti i preposti. E si badi che, in forza dell’art. 18, comma 3-bis, del TUSL, resta, sì, ferma l’esclusiva responsabilità di questi altri soggetti qualora la mancata attuazione dei loro obblighi “sia addebitabile unicamente agli stessi”, ma a condizione che “non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro”.Il risultato è che è esploso uno scontro tra i garanti della sicurezza, e in più casi, uno scontro senza vittoriosi.
| Come dimostra la sentenza della Cassazione penale n. 17876 del 18 maggio 2026. Muore per caduta dall’alto un lavoratore pur già dichiarato dal medico competente inidoneo a lavori in quota. Datore di lavoro e preposto si accusano a vicenda, ma finiscono condannati entrambi. |
Il fatto è che continua a
restar vero quel che implacabilmente denunciò proprio la Cassazione penale in una sentenza, la n. 51455 del 28 dicembre 2023, inusualmente redatta dal presidente del collegio: “le
modalità con le quali il
datore di lavoro deve
adempiere al
dovere di vigilanza non sono
esplicitamente definite dal
legislatore”.Solo che purtroppo il
nostro legislatore continua a
non leggere le sentenze della
Cassazione.E allora?Oggi come oggi, non resta altra
strada che quella
percorsa dalla
giurisprudenza proprio a partire dalla sentenza del 2023: il
TUSL prevede “una
necessaria articolazione di
ruoli e funzioni” (a maggior ragione, dopo che la legge n. 215/2021 ha introdotto l’obbligo di individuare i preposti), e con ciò “sta ad indicare che, ogni volta che le
dimensioni dell’
impresa non consentano al datore di lavoro un
controllo personale e quotidiano, la
vigilanza del datore di lavoro è
affidata a procedure”.
Quali procedure? La risposta è: “report, controlli a campione, istituzione di ruoli dirigenziali e quanto altro la scienza dell’organizzazione segnali come idoneo allo scopo nello specifico contesto”. E ormai in vista di un’
adeguata vigilanza sui
lavoratori entrano doverosamente in gioco anche le “procedure” comportanti l’utilizzo dell’
Intelligenza Artificiale. Come documenta - sulla scorta delle indicazioni date dalla Organizzazioni Internazionali del Lavoro (sia l’
OIL, sia l’
EU-OSHA ancora in rapporti dell’aprile 2026) - il
Documento pubblicato dal
Ministro del Lavoro il 19 febbraio 2026 “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale”:“L’
intelligenza artificiale può
migliorare la
salute e la
sicurezza sul lavoro valutando continuamente gli
indicatori facciali e comportamentali legati alla
stanchezza e alla
riduzione della vigilanza. Sono innumerevoli le attività lavorative che tutt’oggi richiedono un elevato livello di attenzione e vigilanza. Tecniche di analisi facciale in tempo reale possono rilevare micro-espressioni e segnali fisiologici (per esempio, come frequenza lenta dello sbattimento delle palpebre, chiusura prolungata degli occhi) che rappresentano segnali potenzialmente correlati con stanchezza e distrazione. Combinando i segnali facciali con l’orario del giorno e la durata del turno, si possono stimare i
livelli di rischio e
segnalare avvisi prima che si verifichi una grave mancanza. Quando poi le
soglie di fatica vengono
superate, un sistema può emettere
allarmi sonori e
avvisare i
preposti in ambienti ad alto rischio (ad esempio, macchinari pesanti, guida di veicoli con passeggeri, sale di controllo). Inoltre,
sistemi di
percezione intelligenti possono collegarsi al
controllo degli
accessi, ai
blocchi delle
apparecchiature o a
strumenti di programmazione per impedire ai lavoratori di svolgere compiti pericolosi quando vengono rilevati
indicatori di disabilità. Ulteriori benefici sono la riduzione dell’
errore umano nei compiti ad alto impatto e una migliore pianificazione dei turni e gestione della fatica tra le operazioni. Questo
approccio innovativo basato sulla IA è potenzialmente prezioso nei settori dei
trasporti, manifatturiero, edilizia, minerario ed energetico, dove la vigilanza della forza lavoro è fondamentale. Infine, sistemi intelligenti possono rendere disponibili informazioni preziose sul campo, in prossimità delle postazioni di lavoro, implementati con codici a barre bidimensionali che i lavoratori possono inquadrare da un tablet aziendale per recuperare in breve tempo i contenuti associati alla
giusta esecuzione delle
mansioni, delle
operazioni di
manutenzione, delle
attività di primo soccorso. I
contenuti informativi, formativi e di addestramento possono essere facilmente articolati in forme visive e sonore di significativo impatto e comprensibilità: audio e video possono accompagnare procedure che - altrimenti - potrebbero risultare aride e difficili da integrare nelle basi cognitive e comportamentali”.Naturale, a questo punto, che un
datore di lavoro sia a maggior ragione tentato di
delegare ad altri l’
obbligo di vigilanza. Certo, in forza dell’art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro delegante
conserva, comunque, l’obbligo - anche qui - di
vigilanza sull’adempimento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Ma a ben vedere questa è una vigilanza
non proprio intollerabile. Per
due ragioni.La prima è che la Cassazione ritiene necessaria, non la verifica, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, ma la
correttezza della
complessiva gestione del
rischio da parte del
delegato. E la seconda è che l’
obbligo s’intende addirittura
assolto in caso di
adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al D.Lgs. n.
231/2008 evocato nell’art. 30 D.Lgs. n. 81/2008. E sotto questo aspetto la
tentazione per il datore di lavoro sarebbe allora destinata a crescere ulteriormente, se diventasse legge una sorprendente norma proposta il 12 maggio 2026 dalla
Commissione del Ministero della Giustizia per la
riforma della
disciplina penale in materia di
sicurezza sul lavoro. Norma in forza della quale “in presenza di un adeguato modello di organizzazione e gestione conforme all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, il
datore di lavoro risponde per omicidio colposo aggravato e lesioni colpose aggravate soltanto in caso di
colpa grave”.Il datore di lavoro, si badi: gli
altri garanti della sicurezza no?Copyright © - Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/13/vigilanza-lavoratori-tusl-ai-tocca-vigilare