Licenziamenti collettivi: i trasferimenti a lunga distanza contano per le soglie
Con la decisione di giovedì 4 giugno 2026 resa nella Causa C-907/24, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la risoluzione del contratto di lavoro, causata dal rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento del luogo di lavoro distante e definitivo disposto unilateralmente dal datore, rientra nella nozione di licenziamento ex Direttiva 98/59/CE. Queste cessazioni, qualificate come licenziamenti indiretti, devono essere obbligatoriamente computate nel calcolo delle soglie numeriche per l’attivazione della procedura di licenziamenti collettivi, inclusi gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. Gli Stati membri non possono escludere queste fattispecie dal conteggio, nemmeno se la normativa nazionale prevede soglie di attivazione più basse, al fine di garantire una tutela dei lavoratori uniforme in caso di modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto.
Qualificazione giuridica del trasferimento forzatoLa Corte di Giustizia UE (Decisione del 04/06/2026, Causa C-907/24) ha chiarito che la risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuta a seguito del rifiuto del dipendente di ottemperare a un trasferimento della sede distante (nella specie oltre 600 km) e definitivo, costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva europea.Poiché il luogo di lavoro è un elemento essenziale del contratto e la modifica è stata imposta unilateralmente dal datore per motivi organizzativi non inerenti alla persona del lavoratore, la conseguente cessazione del rapporto è da considerarsi non voluta dal lavoratore.Pertanto, tale fattispecie rientra nella definizione di licenziamento collettivo quando coinvolge una pluralità di dipendenti, a prescindere dalla formale contestazione disciplinare per assenza ingiustificata o dalle norme nazionali che la qualificano come dimissioni o recesso per giusta causa.Obbligo di computo nelle soglie di attivazioneLa sentenza afferma tassativamente che i licenziamenti indiretti derivanti da trasferimenti forzati devono essere inclusi nel calcolo del numero totale di licenziamenti per verificare il raggiungimento delle soglie previste dalla Direttiva 98/59/CE.La Corte ha precisato che gli Stati membri non possono escludere queste risoluzioni dal conteggio, nemmeno qualora la legislazione nazionale (come la Legge italiana n. 223/1991) preveda soglie di attivazione della procedura più basse rispetto a quelle europee (es. 5 licenziamenti). Omettere questi casi dal computo violerebbe la finalità della direttiva, privando i lavoratori della tutela procedurale e sostanziale garantita dall’Unione in caso di riorganizzazioni aziendali che impattano significativamente sull’occupazione.Attivazione delle procedure di consultazioneIn forza di tale interpretazione, il datore di lavoro che dispone il trasferimento di un’unità produttiva o di un gruppo di lavoratori in una sede distante, prevedendo che ciò comporterà la risoluzione dei rapporti per chi non accetta, è tenuto ad attivare preventivamente la procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratoriL’obbligo sorge non appena il numero di lavoratori interessati dal trasferimento (e dalla conseguente risoluzione del rapporto) raggiunge le soglie critiche definite dalla direttiva.In sintesi, la decisione ribadisce che la disciplina dei licenziamenti collettivi si applica anche alle modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro che, di fatto, inducono il lavoratore a interrompere il rapporto, assicurando il controllo sindacale sulle decisioni strategiche di delocalizzazione o chiusura di sede.Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Decisione del 04/06/2026, Causa C-907/24
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