Bonus ZES 2026: istruzioni operative per richiedere l’esonero 2026
Con la circolare n. 56 del 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sul Bonus ZES 2026 previsto dal D.L. n. 62/2026. L’agevolazione riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a 650 euro mensili per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi nelle regioni della ZES unica. La circolare chiarisce requisiti soggettivi, incremento occupazionale netto, vincoli sui licenziamenti, obblighi legati al “salario giusto” e modalità operative di presentazione della domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 56 del 14 maggio 2026, con cui illustra il funzionamento del Bonus ZES 2026 introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 62/2026, misura finalizzata a sostenere lo sviluppo occupazionale nelle regioni della Zona Economica Speciale unica e a ridurre i divari territoriali.Misura del beneficioL’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.Requisiti di spettanzaLa misura riguarda esclusivamente i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, che nel mese dell’assunzione occupano fino a 10 dipendenti. Il requisito dimensionale deve essere verificato al netto dei lavoratori per i quali si intende richiedere il beneficio. La circolare precisa inoltre che la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta nel territorio agevolato e che il trasferimento della sede di lavoro fuori dalla ZES comporta la perdita dell’esonero dal mese successivo.Sotto il profilo soggettivo, l’esonero spetta per l’assunzione di lavoratori non dirigenti che abbiano compiuto almeno 35 anni e risultino disoccupati da almeno 24 mesi alla data dell’assunzione. L’INPS chiarisce inoltre che il beneficio può proseguire anche in caso di successiva riassunzione del lavoratore presso un diverso datore di lavoro, limitatamente al periodo residuo già autorizzato, purché la nuova assunzione avvenga entro il 31 dicembre 2026.Tipologie contrattuali agevolabiliRientrano nell’agevolazione le assunzioni a tempo indeterminato full-time, part-time, in somministrazione e quelle effettuate da cooperative di lavoro. Restano invece esclusi apprendistato, lavoro intermittente, lavoro domestico e trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.Condizioni di spettanzaIl diritto all’esonero è subordinato al rispetto della disciplina generale in materia di incentivi all’occupazione, alla regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza e all’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.La misura richiede inoltre il rispetto dell’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, da verificare secondo i criteri previsti dal regolamento UE n. 651/2014. L’INPS precisa che il requisito deve essere mantenuto mese per mese e che il venir meno dell’incremento comporta la perdita del beneficio limitatamente al periodo interessato.Salario giustoL’agevolazione può essere riconosciuta soltanto se al lavoratore viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, tenendo conto del settore produttivo, della categoria di riferimento e dell’attività concretamente esercitata dal datore di lavoro.Presentazione della domandaIl documento dedica ampio spazio alla procedura di presentazione della domanda. L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”, indicando dati aziendali, numero dei dipendenti occupati, informazioni sul lavoratore assunto, tipologia contrattuale, retribuzione media mensile, aliquota contributiva datoriale e sede effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa.La domanda può essere presentata sia per assunzioni già effettuate sia in via preventiva. In quest’ultimo caso, l’INPS provvede ad accantonare le risorse disponibili e assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per effettuare l’assunzione e trasmettere la comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm. La circolare richiama inoltre l’attenzione sulla necessaria coincidenza tra i dati inseriti nella domanda e quelli presenti nelle comunicazioni obbligatorie, evidenziando che eventuali difformità impediscono il riconoscimento del beneficio.Pubblicazione vacancy su SIISLInfine, l’INPS ricorda che la pubblicazione delle vacancy sul SIISL, prevista dal D.L. n. 159/2025 per i benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, resta al momento non obbligatoria in attesa dell’adozione del decreto attuativo previsto dalla normaCopyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 14/05/2026, n. 56
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