Bonus donne 2026: come richiedere l’esonero contributivo
Con la circolare n. 57 del 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative sul Bonus donne 2026 introdotto dal D.L. n. 62/2026. L’agevolazione riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo del 100% per le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate effettuate nel corso del 2026. Il beneficio può arrivare fino a 650 euro mensili, elevati a 800 euro per le lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica. La circolare disciplina requisiti soggettivi, condizioni di spettanza, incremento occupazionale netto, incompatibilità con altri incentivi e procedura telematica di accesso tramite il Portale delle Agevolazioni INPS.
Nel la circolare n. 57 del 14 maggio 2026, l’INPS illustra il nuovo “Bonus donne 2026”, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 62/2026 con l’obiettivo di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro e sostenere l’occupazione femminile, in particolare nelle aree della ZES unica.La misura consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi INAIL, riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. L’agevolazione spetta entro il limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice, importo che sale a 800 euro nel caso di donne residenti nelle regioni della ZES unica ammissibili ai finanziamenti europei.Datori di Lavoro ammessi al beneficioLa circolare precisa che possono beneficiare dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, mentre restano esclusi i datori pubblici. Sono inoltre esclusi i rapporti di lavoro domestico, l’apprendistato, il lavoro intermittente e le prestazioni occasionali.Requisiti delle lavoratriciSul piano soggettivo, l’esonero riguarda tre categorie di lavoratrici:- donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;- donne prive di impiego da almeno 12 mesi appartenenti alle categorie di “lavoratori svantaggiati” individuate dal regolamento UE n. 651/2014;- donne “svantaggiate” appartenenti alle categorie previste dall’art. 2 del medesimo regolamento europeo.L’INPS richiama dettagliatamente le categorie considerate svantaggiate dal diritto europeo, tra cui giovani tra 15 e 24 anni, donne over 50, soggetti privi di diploma superiore, persone sole con familiari a carico, lavoratrici impiegate in settori caratterizzati da elevata disparità di genere e appartenenti a minoranze etniche.Durata del beneficioLa durata del beneficio varia in funzione della tipologia di lavoratrice assunta. Per le donne molto svantaggiate l’esonero spetta per un massimo di 24 mesi, mentre per le lavoratrici svantaggiate la durata massima è di 12 mesi. La misura è applicabile anche ai rapporti part-time, alle cooperative di lavoro e ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato, pur se la missione presso l’utilizzatore sia a termine.Condizioni di spettanza dell’incentivoIl diritto all’esonero è subordinato al rispetto della disciplina generale sugli incentivi all’occupazione prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, alla regolarità contributiva, all’assenza di violazioni in materia di lavoro e sicurezza e all’applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.Requisiti specificiLa circolare evidenzia il divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata. Analogo divieto opera nei sei mesi successivi all’assunzione: in caso di licenziamento della lavoratrice agevolata o di un dipendente con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, il beneficio viene revocato e l’INPS procede al recupero degli importi già fruiti.Ulteriore condizione essenziale è il rispetto dell’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il requisito deve essere verificato mese per mese secondo i criteri previsti dal regolamento UE n. 651/2014 e mantenuto per tutta la durata dell’agevolazione. Il venir meno dell’incremento determina la perdita del beneficio per il singolo mese di riferimento.Divieto di cumuloLa circolare chiarisce inoltre che l’esonero non è cumulabile con altri incentivi contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, inclusa la Decontribuzione Sud e gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili o percettori NASpI. È invece compatibile con la deduzione maggiorata del costo del lavoro prevista dalla legge di Bilancio 2025 e con l’esonero per la certificazione della parità di genere.Salario giustoParticolare rilievo assume anche il richiamo al principio del “salario giusto”: il beneficio è subordinato all’applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentativi, in relazione al settore, alla categoria produttiva e all’attività concretamente esercitata dal datore di lavoro.Presentazione dell’istanzaSul piano operativo, l’INPS precisa che la domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”. Nell’istanza il datore di lavoro dovrà indicare, tra l’altro, dati aziendali, requisiti della lavoratrice, tipologia contrattuale, retribuzione prevista, aliquota contributiva e dichiarazioni relative al mancato cumulo con altri incentivi e al rispetto del trattamento economico minimo previsto dalla normativa.La richiesta può essere inoltrata sia per assunzioni già effettuate sia in via preventiva. In quest’ultimo caso l’INPS accantona le risorse e assegna al datore di lavoro un termine di 10 giorni per perfezionare l’assunzione e trasmettere la comunicazione obbligatoria Unilav o Unisomm. La circolare richiama infine l’attenzione sulla necessaria corrispondenza tra i dati contenuti nella domanda telematica e quelli presenti nelle comunicazioni obbligatorie, pena il rigetto dell’istanza.Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, circolare 14/05/2026, n. 57
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