Il lavoro sportivo dopo tre anni dalla riforma: cosa è cambiato e quali sono le criticità
Le novità introdotte dalla riforma del lavoro sportivo, secondo il D.Lgs. n. 36/2021, si sono concentrate soprattutto nel settore dilettantistico con effetti di forte discontinuità rispetto al previgente assetto normativo. Una delle principali chiavi di lettura della riforma riguarda il rapporto tra l’unificazione della figura del lavoratore sportivo e la persistente differenziazione dei relativi regimi applicabili. Sono importanti anche gli impatti dal punto di vista previdenziale e fiscale. Quali sono invece le criticità emerse? Se ne parlerà durante la XVII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Roma dal 21 al 23 maggio 2026.
A quasi tre anni dall’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021, il quadro normativo appare oggi sufficientemente consolidato per consentire una prima valutazione sistematica degli effetti prodotti sul settore, sia sotto il profilo dell’impatto strutturale del nuovo impianto normativo, sia con riferimento alle criticità emerse nella concreta gestione dei rapporti di lavoro sportivo.Una delle principali chiavi di lettura della riforma riguarda il rapporto tra l’unificazione della figura del lavoratore sportivo e la persistente differenziazione dei relativi regimi applicabili. Sebbene il legislatore abbia introdotto, con l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, una definizione generale di lavoratore sportivo, il sistema delineato dal decreto continua a svilupparsi secondo direttrici nettamente distinte tra comparto professionistico e comparto dilettantistico.Le novità per il settore sportivo dilettantisticoNel settore professionistico, la riforma ha avuto un impatto più contenuto, essendo il comparto già storicamente regolato dalla legge n. 91/1981 secondo modelli pienamente riconducibili al diritto del lavoro ordinario. Le principali innovazioni si sono pertanto concentrate nel settore dilettantistico con effetti di forte discontinuità rispetto al previgente assetto normativo. Per lungo tempo, infatti, il dilettantismo sportivo ha trovato il proprio fondamento nel regime dei compensi disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nell’ambito di un modello sostanzialmente estraneo alle logiche tipiche del diritto del lavoro e della previdenza sociale.Il D.Lgs. n. 36/2021 ha progressivamente superato tale impostazione, introducendo anche per il settore dilettantistico una disciplina organica delle prestazioni rese da atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e altri tesserati, entro schemi contrattuali riconducibili, pur con significative peculiarità, al sistema lavoristico ordinario.La riforma ha quindi determinato l’emersione del lavoro sportivo dilettantistico, accompagnata da un ampliamento delle tutele previdenziali e assicurative riconosciute ai lavoratori. Tuttavia, il legislatore non ha inteso assimilare integralmente il lavoro sportivo dilettantistico al lavoro ordinario. L’attuale disciplina continua, infatti, a fondarsi su un sistema speciale e largamente derogatorio, costruito nel tentativo di bilanciare l’estensione delle tutele con la sostenibilità economica del comparto sportivo. In tale contesto, il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) ha assunto progressivamente una funzione centrale anche nella gestione amministrativa dei rapporti di lavoro sportivo.La persistente differenziazione tra comparto professionistico e comparto dilettantistico emerge con particolare evidenza anche sul piano della qualificazione dei rapporti di lavoro sportivo.Nel settore professionistico, il lavoro subordinato continua a rappresentare il modello prevalente, in sostanziale continuità con l’impostazione già delineata dalla legge n. 91/1981, pur essendo ammesso anche il ricorso al lavoro autonomo al ricorrere di precisi requisiti. Differente è invece l’impianto previsto per il settore dilettantistico, nel quale l’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 introduce una presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa al ricorrere di specifici requisiti relativi alla durata della prestazione e al coordinamento tecnico-sportivo. La presunzione normativa non esclude tuttavia la possibilità di riqualificazione del rapporto laddove, sulla base delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, emergano gli elementi tipici della subordinazione.Accanto alle tipologie di lavoro sportivo in senso stretto, il legislatore ha inoltre previsto una specifica area di specialità per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale disciplinati dall’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021. Pur non rientrando nella definizione di lavoratore sportivo di cui all’art. 25 del decreto, tali collaborazioni continuano a beneficiare di un regime fiscale e previdenziale agevolato - in ragione della funzione organizzativa e di supporto resa nei confronti di ASD, SSD, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.Altra peculiarità del comparto sportivo, con cui la riforma ha dovuto necessariamente confrontarsi, riguarda l’ampia diffusione di attività rese in forma non lavorativa da sportivi, associati e appassionati nell’ambito dell’organizzazione sportiva. In tale contesto, il D.Lgs. n. 36/2021 disciplina all’art. 29 la figura del volontario sportivo, prevedendo una netta distinzione tra volontariato e lavoro sportivo. La norma richiede infatti che l’attività venga resa in modo personale, spontaneo e gratuito, con esclusione di qualsiasi forma di corrispettivo, fatti salvi i rimborsi spese consentiti dalla legge.Profili previdenziali e fiscaliDal punto di vista previdenziale e fiscale, l’impatto più significativo della riforma - e la principale discontinuità rispetto al previgente sistema - riguarda il comparto delle collaborazioni nel dilettantismo sportivo.L’emersione di una vasta area di prestazioni fino ad allora estranee al sistema lavoristico e previdenziale ha comportato l’estensione di obblighi contributivi, fiscali e amministrativi nei confronti di soggetti che, storicamente, operavano al di fuori delle ordinarie dinamiche del diritto del lavoro.Sotto il profilo contributivo la riforma prevede una franchigia fino a 5.000 euro annui sui compensi percepiti, oltre la quale trovano applicazione gli obblighi di contribuzione presso la Gestione Separata INPS. Sul piano fiscale invece opera la soglia di esenzione fino a 15.000 euro annui, con imponibilità IRPEF limitata alla quota eccedente tale limite. Il sistema determina quindi una dissociazione tra imponibile previdenziale e imponibile fiscale, imponendo agli enti sportivi un costante monitoraggio delle somme percepite dal collaboratore anche presso altri organismi sportivi.Ulteriore elemento di specialità è rappresentato dal regime transitorio previsto fino al 31 dicembre 2027, che consente di calcolare la contribuzione IVS sul 50% dell’imponibile eccedente la soglia contributiva. Una previsione che conferma come il legislatore consideri ancora necessario accompagnare gradualmente il settore verso un assetto pienamente contributivo.Criticità applicativeA distanza di quasi tre anni dall’entrata in vigore della riforma, le principali criticità applicative continuano a concentrarsi nella gestione amministrativa del lavoro sportivo dilettantistico, soprattutto con riferimento alla qualificazione dei rapporti, al monitoraggio delle soglie fiscali e contributive e alla gestione degli adempimenti previdenziali e amministrativi. Persistono inoltre profili di incertezza interpretativa nei casi in cui le concrete modalità di svolgimento della prestazione presentino elementi riconducibili alla subordinazione.Il processo di consolidamento del nuovo sistema può oggi considerarsi sostanzialmente compiuto, pur registrando di anno in anno interventi normativi - come quelli sulla disciplina fiscale dei premi sportivi - e profili ancora in fase di completamento attuativo, come nel caso della gestione del Libro Unico del Lavoro tramite il RASD.
| Wolters Kluwer sarà presente alla 17^ edizione del Festival del Lavoro con One LAVORO Expert AI, la soluzione Wolters Kluwer, che applica le più innovative funzionalità di intelligenza artificiale generativa al patrimonio esclusivo di contenuti d’autore Wolters Kluwer: ricerca in linguaggio naturale; risposte precise ai quesiti e bozze di parere verificabili grazie ai riferimenti alle fonti; analisi dei documenti per ottenere confronti, bozze di circolari e report nel rispetto della privacy. Vuoi approfondire i temi del Festival ed essere aggiornato su tutte novità normative in ambito lavoro? Clicca qui per attivare una prova |
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/11/lavoro-sportivo-tre-riforma-cambiato-criticita
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari