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Compensazioni tributarie e contributive: il quadro normativo aggiornato al 2026

La disciplina delle compensazioni tributarie e contributive, profondamente rivista dalla legge n. 213/2023 e dal D.L. n. 39/2024 è orientata al contrasto delle frodi e dell’indebito utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti, mediante il potenziamento dei controlli preventivi dell’Amministrazione finanziaria. In ultimo, in materia è intervenuta anche la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Alla luce dei molteplici interventi quali sono le regole da seguire? Se ne parlerà durante la XVII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Roma dal 21 al 23 maggio 2026.

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ai commi da 94 a 98 dell’art. 1, unitamente al D.L. 29 marzo 2024, n. 39 (decreto Agevolazioni), convertito con modificazioni dalla L. n. 67/2024, hanno incisivamente riformato la disciplina delle compensazioni tributarie e contributive di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.L’intervento si sviluppa lungo tre direttrici:- l’ampliamento dell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per le deleghe F24 contenenti compensazioni;- la ridefinizione dei presupposti temporali per la compensazione dei crediti INPS e INAIL;- l’introduzione di un divieto assoluto di compensazione per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo oltre una determinata soglia.La ratio dichiarata delle disposizioni risiede nel contrasto alle frodi e all’utilizzo indebito di crediti inesistenti o non spettanti, attraverso il rafforzamento dei controlli preventivi dell’Amministrazione finanziaria.Le nuove regole sono in larga parte operative dal 1° luglio 2024, mentre per la compensazione dei crediti contributivi e assicurativi la decorrenza dell’efficacia è stata demandata a provvedimenti da adottare d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle Entrate, il direttore generale dell’INPS e il direttore generale dell’INAIL, che potranno disporre un’applicazione anche progressiva delle disposizioni.L’obbligo dei servizi telematici e la sospensione delle delegheIl comma 94 della L. n. 213/2023, novellando l’art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006, ha esteso l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, già previsto per i crediti erariali, anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. Il successivo comma 95 ha poi novellato l’art. 11 del D.L. n. 66/2014, imponendo dal 1° luglio 2024 l’utilizzo di tali servizi per ogni delega di pagamento che contenga compensazioni di crediti di qualsiasi natura e importo, a prescindere dal saldo finale. Si tratta di un ampliamento significativo rispetto al regime previgente, che limitava l’obbligo alle sole deleghe a saldo zero. La finalità della nuova procedura è quella di consentire all’Agenzia delle Entrate di avvalersi del meccanismo di sospensione di cui all’art. 37, commi 49-ter e 49-quater, del D.L. n. 223/2006: l’Amministrazione può sospendere fino a trenta giorni l’esecuzione delle deleghe che presentino profili di rischio. In caso di esito negativo, la delega non viene eseguita e si applica la sanzione di cui all’art. 15, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.I crediti contributivi INPS e INAILIl comma 97 ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ridefinendo i presupposti per la compensazione dei crediti previdenziali. Nel caso dei datori di lavoro non agricoli, essa è ammessa dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di trasmissione dei flussi UniEmens (o dalla trasmissione tardiva). Per i crediti INAIL, il comma 1-ter richiede che il credito sia certo, liquido, esigibile e registrato negli archivi dell’Istituto. Occorre tuttavia segnalare che, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della L. n. 213/2023, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'adozione di appositi provvedimenti d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle Entrate, il direttore generale dell'INPS e il direttore generale dell'INAIL.Con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, l'INPS ha reso noto che le interlocuzioni tecniche con l'Agenzia delle Entrate erano in corso, precisando che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, le modalità operative per le compensazioni dei crediti contributivi mediante modello F24 restavano invariate.Alla data in cui si scrive, tali provvedimenti non risultano ancora emanati, con la conseguenza che le nuove condizioni e tempistiche di utilizzo dei crediti INPS e INAIL non hanno ancora trovato concreta applicazione e continuano ad operare le regole previgenti.Il divieto per carichi superiori alla nuova soglia di 50.000 euro Il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, nella versione sostituita dal D.L. n. 39/2024, inibisce la compensazione orizzontale ai contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi superiori a 100.000 euro, con termini di pagamento scaduti e in assenza di provvedimenti di sospensione.La legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha ridotto la soglia a 50.000 euro dal 1° gennaio 2026. Al computo concorrono le imposte dirette e indirette, le somme da atti di recupero e i relativi accessori, esclusi gli interessi di mora e gli oneri di riscossione. Non rilevano i carichi oggetto di rateazione non decaduta, di sospensione giudiziale o amministrativa, né quelli in definizione agevolata. Restano inoltre esclusi dal divieto i crediti INPS e i premi INAIL, che possono essere compensati anche in presenza di carichi superiori alla soglia, purché non esposti nella medesima delega F24 con crediti soggetti all’inibizione.La soglia opera come limite assoluto, pertanto nessuna compensazione è ammessa finché il debito non sia ridotto sotto il tetto, mediante pagamento, rateazione o sospensione. Il divieto si coordina con quello dell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che opera per ruoli superiori a 1.500 euro: quest’ultimo si applica ai carichi compresi tra 1.500 e 50.000 euro, mentre al di sopra opera il solo comma 49-quinquies.Sul piano sanzionatorio, le due discipline divergono in modo significativo. La violazione dell'art. 31 comporta una sanzione del 50%, ma il versamento si considera comunque effettuato, mentre la compensazione operata in violazione del comma 49-quinquies rende il versamento inefficace, esponendo il contribuente all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista per l'omesso pagamento.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/08/compensazioni-tributarie-contributive-quadro-normativo-aggiornato-2026

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