Rientro al lavoro post maternità: sgravio fino a un anno
Con il messaggio n. 1343 del 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative sulla novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026, che consente di prolungare il periodo di affiancamento tra lavoratore sostituito e sostituto anche dopo il rientro in servizio, fino al primo anno di vita del bambino. La misura, finalizzata a rafforzare la conciliazione vita-lavoro e la parità di genere, estende contestualmente la fruizione dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni in sostituzione.
L’INPS, con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, interviene a chiarire le modalità applicative della nuova disciplina introdotta dall’art. 1, comma 221, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che modifica l’articolo 4 del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo per maternità.La disposizione normativa si inserisce nel quadro delle politiche volte a favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e a promuovere la parità di genere, introducendo un meccanismo di maggiore flessibilità nella gestione delle fasi di rientro in servizio.Affiancamento post rientroLa norma innovate prevede la possibilità di prolungare il contratto del lavoratore assunto in sostituzione anche dopo il rientro del lavoratore sostituito, prevedendo un periodo di affiancamento tra le due figure. Tale periodo può estendersi fino al compimento del primo anno di vita del bambino.Il messaggio richiama il quadro normativo già delineato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 151/2001, che disciplina le assunzioni in sostituzione, consentendo ai datori di lavoro di ricorrere a contratti a tempo determinato o a somministrazione per coprire le assenze legate a congedi.E’ inoltre prevista la possibilità di anticipare l’assunzione del sostituto fino a un mese prima dell’inizio del congedo (o anche oltre, se previsto dalla contrattazione collettiva), nonché il riconoscimento di uno sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro con meno di venti dipendenti.Estensione dello sgravio contributivoUno degli aspetti di maggiore rilevanza operativa riguarda l’estensione dello sgravio contributivo anche al periodo di affiancamento successivo al rientro in servizio.A decorrere dal 1° gennaio 2026, infatti, il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche per il periodo in cui il lavoratore sostituto continua a prestare attività in affiancamento al lavoratore rientrato, entro il limite temporale del primo anno di vita del bambino.Resta fermo che lo sgravio si applica ai datori di lavoro con forza occupazionale inferiore alle 20 unità e richiede l’attribuzione del codice di autorizzazione “9R” da parte dell’INPS, previa istruttoria della Struttura territoriale competente.Condizioni e limiti applicativiAi fini del riconoscimento del beneficio, non è necessaria l’equivalenza tra le qualifiche del lavoratore sostituto e del lavoratore sostituito, né vi sono limiti rigidi sul numero di lavoratori coinvolti, purché sia rispettata l’equivalenza oraria delle prestazioni.Il beneficio può essere riconosciuto fino al compimento di un anno di età del figlio, ovvero per un periodo massimo di dodici mesi nei casi di adozione o affidamento, in linea con la disciplina generale già prevista dal Testo unico.Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 21/04/2026, n. 1343
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/22/rientro-lavoro-post-maternita-sgravio
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