ETS: dai commercialisti nuove norme di comportamento per l’organo di controllo
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato il 18 febbraio 2026 la nuova versione delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”, aggiornando il documento del 2020. Le Norme definiscono le best practice per i professionisti incaricati dei controlli negli ETS, configurando principi deontologici applicabili anche a componenti non iscritti all’albo. Il testo prende avvio dalle Norme del collegio sindacale delle società non quotate, poiché le funzioni previste dall’articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano quelle dell’articolo 2403 c.c., ma introduce compiti aggiuntivi legati alla verifica degli adempimenti specifici e del perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche degli enti. Le disposizioni, di natura principles based, richiedono applicazione ragionata ai casi concreti. L’aggiornamento include la nuova Norma 3.2.1 per ODV e APS, la Norma 3.9 sul whistleblowing e la Norma 4.2 sulle assemblee totalitarie.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, il 18 febbraio 2026, il documento dal titolo “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” che rivede ed aggiorna il testo in precedenza pubblicato nel dicembre 2020.
Le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti, affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non professionisti) che compongono l’organo di controllo degli enti del Terzo settore.
Le Norme rivolte agli organi di controllo degli enti del Terzo settore prendono avvio dall’esame delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, poiché le funzioni attribuite dall’articolo 30 del Codice del Terzo settore riprendono in modo evidente i compiti di vigilanza previsti dall’articolo 2403 del Codice civile. Tuttavia, la disciplina del Terzo settore assegna all’organo di controllo ulteriori responsabilità:
- da un lato, verificare il corretto adempimento degli obblighi specifici;
- dall’altro, assicurarsi che l’attività dell’ente sia effettivamente orientata al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ad ogni modo, le Norme configurano un corpus di disposizioni autonomo articolato su principi di carattere generale (principles based) che, in quanto tale, necessita di essere applicato in modo razionale ai casi concreti che il professionista si trova ad affrontare in ragione delle tipicità proprie dell’ente e delle problematiche affrontate.
Il documento costituisce un insieme autonomo di principi generali, da applicare con criterio ai diversi contesti in cui opera il professionista, tenendo conto delle peculiarità dell’ente. Le Norme includono inoltre integrazioni derivanti dalla consultazione pubblica e dall’evoluzione normativa e operativa, tra cui la nuova Norma 3.2.1 dedicata ai controlli su ODV e APS, la Norma 3.9 sul whistleblowing e la Norma 4.2 relativa alle assemblee totalitarie.
Le Norme non sono applicabili, se non in via analogica da parte dei professionisti, ai controlli delle “imprese sociali”. La disciplina delle imprese sociali, infatti, segue le specifiche previsioni contenute nel d.lgs. n. 112 del 2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
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CNDCEC, Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, 18/02/2026
Per approfondire questo argomento leggi anche: Cosa cambiano le norme di comportamento CNDCEC 2026 per gli organi di controllo negli ETS Ada Ciaccia
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