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ETS: nuove norme di comportamento degli organi di controllo

Il 18 dicembre 2025, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la nuova versione delle Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, cinque anni dopo la prima edizione del 2020. Il documento, in consultazione pubblica fino al 28 gennaio, aggiorna principi e criteri direttivi ispirandosi alle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, poiché le funzioni dell’organo di controllo nel Codice del Terzo settore ricalcano quelle previste dall’art. 2403 c.c. Sono però introdotti compiti aggiuntivi legati alla verifica degli adempimenti specifici e alla tutela delle finalità civiche, solidaristiche e sociali degli enti. Accanto agli aspetti più “societari”, come assemblee totalitarie e controlli sul whistleblowing, il documento integra norme dedicate alle APS e alle ODV, con particolare attenzione agli enti di minori dimensioni e al principio di proporzionalità dei controlli.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, il 18 dicembre 2025 ha pubblicato le nuove “Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore”, che giungono a cinque anni dalla precedente, e prima, versione del dicembre 2020. Il documento sarà in pubblica consultazione fino al prossimo 28 gennaio. Le osservazioni potranno essere inviate all’indirizzo mail [email protected].

In particolare i Principi e i Criteri direttivi delle Norme si ispirano a quelli declinati nelle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, dal momento che le funzioni attribuite all’organo di controllo nell’articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza affidati dall’articolo 2403 del Codice civile al collegio sindacale. Ma la normativa del Terzo settore attribuisce all’organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall’altro lato, che l’attività svolta sia orientata a garantire che l’ente persegua effettivamente “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

Oltre alle modifiche più strettamente di tipo “societario”, come l’introduzione della Norma ETS sulle assemblee totalitarie o i controlli connessi al whistleblowing, sono state considerate anche le specificità del Terzo settore. Ciò ha portato, ad esempio, all’inserimento di una Norma dedicata ai controlli sulle Associazioni di promozione sociale e sulle Organizzazioni di volontariato. Particolare attenzione è stata riservata agli enti di minori dimensioni e al principio di proporzionalità dei controlli.

Il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, ha dichiarato che “Con l’avvicinarsi del completamento della Riforma, per tramite dell’adozione del regime fiscale previsto dal Titolo X, in vigore dal 1° gennaio 2026, appare evidente come il commercialista del Terzo settore sia ormai, a tutti gli effetti, uno specialista. Le competenze richieste sono infatti altamente specifiche, e non sembra più possibile limitarsi ad adattare le logiche societarie alle peculiarità del “non profit”. L’introduzione del nuovo regime fiscale accentuerà ulteriormente questa tendenza. Il nostro auspicio è che queste Norme possano contribuire a fare chiarezza in materia di controlli negli enti del Terzo settore, fornendo agli iscritti, e a chi vorrà farne uso, uno strumento operativo destinato a diventare parte fondamentale del bagaglio culturale e professionale della Categoria”.

I due consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla materia, Michele de Tavonatti e David Moro, specificano che “le Norme disciplinano esclusivamente l’attività di vigilanza, non considerando l’attività di revisione legale dei conti eventualmente esercitata dall’organo di controllo, al superamento dei parametri dimensionali di cui all’articolo 31 del CTS, o in quanto prevista dallo statuto o dall’organo competente dell’ente. La revisione legale è, in ogni caso, presa in esame laddove le informazioni emerse dallo svolgimento della stessa siano rilevanti, in una prospettiva di scambio di informazioni utili per il corretto svolgimento delle rispettive funzioni, anche per l’organo di controllo”.

Copyright © - Riproduzione riservata

CNDCEC, bozza in consultazione, dicembre 2025

Per approfondire questo argomento leggi anche: CNDCEC ed ETS: le nuove norme di comportamento per gli organi di controllo Ada Ciaccia

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/19/ets-nuove-norme-comportamento-organi-controllo

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