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Bonus Giorgetti prorogato al 2026: ma non per tutti

Il disegno di legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689) proroga il Bonus Giorgetti al 2026 con qualche novità: continua l’esenzione fiscale, ma si restringe la platea dei beneficiari. Infatti, a causa della mancata proroga del pensionamento con Quota 103, il beneficio sarà rivolto soltanto a coloro che matureranno, entro il 31 dicembre del prossimo anno, i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Qual è l’incremento netto in busta paga a seguito dell’adesione al bonus? Quali sono i possibili effetti sulla pensione futura?

Il Bonus Giorgetti, chiamato anche Bonus Maroni, o incentivo al trattenimento in servizio, sarà presto confermato dalla legge di Bilancio 2026. L’attuale testo bollinato del disegno di legge di Bilancio (A.S. 1689), difatti, prevede una proroga di questa importante misura di permanenza al lavoro, reintrodotta nel nostro ordinamento, dopo tanto tempo, dall’art. 1, comma 286 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), confermata ed ampliata dall’art. 1, comma 161, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).

In particolare, dal 2025 lo strumento è dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (art. 24 co. 10 D.L. n. 201/2011) o anticipata flessibile Quota 103 (art. 14.1 D.L. n. 4/2019), decidono di differire a cessazione dal servizio.

Il beneficio consiste nella rinuncia all’accredito dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, con erogazione diretta in busta paga dell’importo corrispondente, determinando un aumento del netto percepito mensilmente, esente fiscalmente a partire dal corrente anno.

Il legislatore, con la Manovra 2026, ha tuttavia ristretto la platea dei destinatari: a causa della mancata proroga del pensionamento con Quota 103, difatti, il beneficio sarà rivolto soltanto a coloro che matureranno, entro il 31 dicembre del prossimo anno, i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.

Ambito soggettivo e requisiti di accesso

Il bonus, nello specifico, si applicherà ai lavoratori dipendenti che:

- maturino entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione ordinaria (art. 24, co. 10, D.L. 201/2011), ossia 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne;

- risultino iscritti all’AGO, cioè all’Assicurazione generale obbligatoria INPS, o alle sue forme sostitutive o esclusive (come le gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici);

- non siano già titolari di pensione diretta e non abbiano compiuto l’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni sino al 31 dicembre 2026).

La rinuncia all’accredito contributivo deve essere esercitata formalmente, e può riguardare solo i contributi successivi alla data teorica di decorrenza della pensione. L’incentivo è incompatibile con la percezione di qualsiasi pensione diretta e cessa automaticamente al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

Esenzione fiscale

Il surplus in busta paga derivante dalla fruizione del beneficio risulta, grazie alle previsioni della Finanziaria 2025, confermate nell’attuale versione della Manovra 2026, esente da imposizione.

Secondo quanto chiarito dalle Entrate nella risoluzione n. 45/E del 30 giugno 2025, il trattamento fiscale di esenzione si applica anche ai dipendenti pubblici, non solo ai lavoratoti del settore privato.

Impatto del bonus sulla pensione futura

Non bisogna comunque dimenticare che l’adesione al bonus comporta effetti sulla pensione futura, soprattutto per i lavoratori nel sistema interamente contributivo.

La rinuncia ai versamenti IVS incide, difatti, sulla quota dell’assegno calcolata con metodo contributivo (relativa, nella generalità dei casi, ai periodi dal 1996 in poi), riducendone il montante e, conseguentemente, l’importo della pensione.

In argomento, la circolare INPS n. 82/2023 precisa, in ogni caso, che non vi è alcuna incidenza sulla quota calcolata con sistema retributivo (se presente), né sulla retribuzione pensionabile.

I calcoli disponibili nei documenti tecnici mostrano come un’adesione di uno o più anni possa comportare un incremento netto in busta paga pari al 9,19% della retribuzione imponibile, spesso superiore anche a 200 euro mensili (dipende ovviamente dall’entità dello stipendio mensile), ma un taglio dell’assegno pensionistico mensile variabile tra 7 e 46 euro, a seconda della retribuzione e della durata della rinuncia.

Considerazioni conclusive

In definitiva, il bonus Giorgetti 2026 può essere uno strumento utile per chi intende posticipare la cessazione e beneficiare di un immediato incremento del netto, ma richiede un’attenta analisi previdenziale per evitare che il vantaggio attuale si traduca, nel tempo, in un assegno pensionistico sensibilmente più basso.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/11/15/bonus-giorgetti-prorogato-2026-non

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