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Delitto di estorsione nel rapporto di lavoro. Attenzione anche alle “parole” usate

La Cassazione, in più sentenze del 2025, lancia messaggi severi indirizzati al mondo delle imprese relativamente al delitto di estorsione quale condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia, alla coartazione della sua capacità di autodeterminazione. La minaccia può presentarsi in molteplici forme: esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata e assumere la forma di semplice esortazione e di consiglio. Ma ciò che rileva è il proposito voluto dal datore di lavoro (o da chi per o con lui), inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno. E allora? Attenzione anche alle parole usate!

Non è il caso di mantenere il silenzio su un messaggio particolarmente severo indirizzato al mondo delle imprese in recentissime sentenze dalla Cassazione, e proprio dalla Sezione II specializzata in materia.

Partiamo dalla sentenza della Cassazione dell’8 agosto 2025, n. 29368. Conferma la condanna di un datore di lavoro a tre anni e cinque mesi di reclusione. Perché? Per aver costretto due dipendenti lavoratrici a sottoscrivere buste paga nonostante l’indicazione di acconti detratti e non pagati, con la minaccia di non percepire alcuna retribuzione. Reato: estorsione di cui all’art. 629 c.p.

Questa la spiegazione.

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.

Ad esempio, accettando di sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

Con un’avvertenza: che all’imputato non si addebita di aver messo in atto minacce dirette all’instaurazione dei rapporti di lavoro con condizioni retributive deteriori per le due lavoratrici, e, cioè, una condotta relativa alla fase genetica dei rapporti di lavoro, e dunque una fattispecie con riguardo alla quale si è esclusa la sussistenza di elementi costitutivi dell’estorsione quali la minaccia e il danno altrui. Gli si addebita, invece, una condotta intervenuta nella fase di esecuzione dei già instaurati rapporti di lavoro.

E attenzione anche alle parole usate. Prendiamo proprio il caso affrontato dalla Cassazione. Si addebita al datore di lavoro di aver minacciato le lavoratrici dicendo loro “se volevano quei soldi quelle buste paga dovevano firmare”, “se non accettavano le reali condizioni retributive potevano andarsene”. Frasi che pongono le lavoratrici di fronte all’alternativa di accettare le condizioni retributive deteriori impostegli dal datore di lavoro o di perdere il lavoro, risultando indifferente che tale evenienza si possa realizzare per una decisione “volontaria” del lavoratore o a iniziativa dello stesso datore di lavoro.

Sussistenti, dunque, tutti gli elementi costitutivi del reato di estorsione, in particolare quelli: a) della minaccia di “mancata retribuzione” o di “licenziamento”, quest’ultima integrante una facoltà del datore di lavoro che lo stesso però in tale caso strumentalizza come mezzo di coercizione della volontà altrui per ottenere una finalità illecita; b) del profitto, che consiste nell’impiegare dipendenti con condizioni contrattuali apparentemente rispettose della normativa di legge e contrattuale a tutela dei diritti dei lavoratori; c) del danno per la vittima lavoratore, il quale risulta percettore di redditi in misura superiore a quella reale, con i connessi obblighi tributari.

E allora in guardia sulle stesse parole usate dal datore di lavoro e/o dai suoi collaboratori.

Proprio alcuni mesi or sono, un’altra sentenza della Cassazione, la n. 10974 del 19 marzo 2025, aveva aperto una prospettiva da brivido. Dicendo che la “minaccia”, da cui consegue la coazione della persona offesa, può presentarsi in molteplici forme ed essere esplicita o larvata, scritta o orale, determinata o indeterminata, e finanche assumere la forma di semplice esortazione e di consiglio. Ciò che rileva, al di là delle forme esteriori della condotta, è il proposito voluto dal datore di lavoro (o da chi per o con lui), inteso a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno, nonché l’idoneità del mezzo adoperato alla coartazione della capacità di autodeterminazione del lavoratore.

Né si trascuri la prospettiva aperta da un’altra sentenza ancora di questo 2025 così ricco di indicazioni in materia. La n. 14025 del 9 aprile sempre della Cassazione. Ove si conferma la condanna di un datore di lavoro, oltre che per il delitto di lesione personale colposa in danno di un dipendente infortunato, anche per estorsione, in quanto gli rivolse queste parole appena prima dell’accesso in pronto soccorso: "mi raccomando, non dire che sei caduto dal container, dì che sei caduto dalla sedia, altrimenti qui chiudiamo baracca e burattini e siete a casa". Ne desume la Sezione II l’idoneità della frase pronunciata dall’imputato ad integrare gli estremi della minaccia. E ciò perché si tratta di una frase volta a prospettare all’infortunato e alla moglie (dipendente della stessa azienda) la concreta perdita per entrambi del posto di lavoro e, dunque, di ogni forma di sostentamento, ove fosse emersa la reale dinamica dell’infortunio, così coartando la sua volontà. Invero, la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che, ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal datore di lavoro, avrebbe, quale conseguenza, la realizzazione del male ingiusto prospettato.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/09/13/delitto-estorsione-rapporto-lavoro-attenzione-parole-usate

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