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Pacchetto infrazioni di luglio: le decisioni principali nei confronti dell’Italia

La Commissione Europea ha emesso il 17 luglio 2025, alcune decisioni sui casi di infrazione avviando azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE. L’Italia è stata invitata a conformarsi al regolamento sul metano, a rispettare gli obblighi in materia di trasmissione dei dati doganali dell'UE, a porre fine alla tassazione discriminatoria dei redditi di taluni lavoratori autonomi non residenti, ad allineare al diritto dell'UE la propria legislazione in materia di agevolazioni fiscali per i pensionati non residenti per quanto riguarda l'imposta municipale unica ("IMU") e la tassa sui rifiuti ("TARI"), a completare il recepimento della direttiva su taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. La Commissione concede un tempo di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano imposte sanzioni pecuniarie.

La Commissione Europea ha emesso il 17 luglio 2025, alcune decisioni sui casi di infrazione avviando azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell'UE.

Di seguito si elencano le decisioni che interessano l’Italia, evidenziando che, la Commissione Europe:

- ha invitato la BULGARIA, l'ESTONIA, l'IRLANDA, la SPAGNA, l'ITALIA, la LITUANIA, l'AUSTRIA, la SLOVACCHIA e la FINLANDIA a conformarsi al regolamento sul metano (UE) 2024/1787 non avendo designato, e notificato alla Commissione, un'autorità competente per monitorare e garantire il rispetto delle norme. Il regolamento dell'UE sul metano affronta le emissioni di metano nei settori del petrolio greggio, del gas naturale e del carbone. Detto regolamento mira a migliorare la misurazione e la comunicazione delle emissioni di metano nell'UE, a promuoverne la riduzione e ad aumentare la trasparenza nell'UE e a livello mondiale. Incentiva inoltre i partner internazionali dell'UE a misurare, comunicare e ridurre le loro emissioni di metano. Gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle loro autorità competenti entro il 5 febbraio 2025. La Commissione osserva che gli Stati membri in questione non hanno ancora ottemperato a tale obbligo;

- ha invitato la CECHIA, l'IRLANDA, l'ITALIA, MALTA, la SLOVENIA e la SLOVACCHIA a rispettare gli obblighi in materia di trasmissione dei dati doganali dell'UE. A norma del codice doganale dell'Unione (CDU, regolamento (UE) n. 952/2013) e del relativo atto di esecuzione (AE CDU, regolamento (UE) 2015/2447), gli Stati membri sono tenuti a trasmettere dati doganali specifici attraverso SURV3, un sistema digitale gestito dall'UE accessibile alle autorità doganali nazionali. Il sistema informatico SURV3 garantisce la raccolta e il monitoraggio dei dati doganali in tutta l'Unione europea, facilitando l'applicazione uniforme dei controlli doganali, un'efficace gestione dei rischi e il rispetto delle misure dell'UE alle frontiere. Il CDU e le relative disposizioni di applicazione stabiliscono che gli Stati membri devono trasmettere al sistema SURV3 un insieme di 57 elementi di dati standardizzati in un formato specificato. Tuttavia, nonostante i termini per conformarsi, gli Stati membri in questione continuano a utilizzare formati obsoleti e a fornire insiemi ridotti di dati. Tale non conformità mina l'efficacia e l'affidabilità delle operazioni doganali dell'UE e dei quadri normativi che le sostengono;

- ha invitato l'ITALIA a porre fine alla tassazione discriminatoria dei redditi di taluni lavoratori autonomi non residenti. In particolare la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2025)4013) per il mancato allineamento del suo regime fiscale forfettario per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale, artistica o professionale alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE e articolo 31 dell'accordo SEE). Sebbene tale regime fiscale sia applicabile ai contribuenti residenti che soddisfano condizioni prestabilite, i contribuenti residenti in altri Stati membri dell'UE/del SEE sono esclusi dal relativo ambito di applicazione, salvo che almeno il 75% del loro reddito totale provenga dall'Italia. Di conseguenza, sono generalmente soggetti al regime dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"), che comporta obblighi di conformità più onerosi e aliquote fiscali più elevate;

- ha invitato l'ITALIA ad allineare al diritto dell'UE la propria legislazione in materia di agevolazioni fiscali per i pensionati non residenti per quanto riguarda l'imposta municipale unica ("IMU") e la tassa sui rifiuti ("TARI"). In particolare la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2025)4015) per il mancato allineamento della sua legislazione sui vantaggi fiscali IMU/TARI per i pensionati non residenti alla libera circolazione delle persone (articolo 21 TFUE e articolo 28 SEE), alla libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE e articolo 28 SEE) e alla libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE e articolo 31 SEE). La legislazione italiana prevede che i pensionati non residenti possano beneficiare dei vantaggi fiscali IMU/TARI solo a condizione che:

i) risiedano nel paese estero che versa la pensione e

ii) abbiano contribuito sia al sistema previdenziale italiano che a un sistema di sicurezza sociale straniero con cui vige un accordo internazionale con l'Italia, che riguarda anche i pensionati non residenti che hanno contribuito ai sistemi di sicurezza sociale di organizzazioni internazionali.

È quindi meno interessante per tali pensionati non residenti acquistare e/o mantenere beni immobili in Italia per il solo fatto di esercitare il loro diritto di trasferirsi in un altro Stato membro dell'UE/SEE o di aver lavorato per un'organizzazione internazionale nel corso della loro carriera professionale;

- ha invitato gli Stati membri a completare il recepimento della direttiva su taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva (UE) 2024/1174 nel diritto nazionale entro il 13 novembre 2024. La direttiva "Daisy chains II" modifica la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (direttiva 2014/59/UE) allo scopo di introdurre la proporzionalità nell'applicazione della riserva di debito che le banche e le imprese di investimento devono detenere per poter assorbire le perdite ed essere ricapitalizzate nel quadro della risoluzione (i cosiddetti "requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili" o "MREL"). Più specificamente, la direttiva "Daisy Chains II" introduce il concetto di "entità soggette a liquidazione" e prevede che, di norma, tali entità non dovrebbero essere soggette al MREL, a meno che l'autorità di risoluzione non decida diversamente caso per caso. La piena attuazione della legislazione è fondamentale per migliorare la possibilità di risoluzione delle banche ed evitare problemi sotto il profilo della parità di condizioni tra le diverse strutture dei gruppi bancari.

La Commissione concede un tempo di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE, chiedendo che vengano imposte sanzioni pecuniarie.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/18/pacchetto-infrazioni-luglio-decisioni-principali-confronti-italia

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