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Lavoro intermittente: ancora validi i requisiti oggettivi

Con la nota n. 1180 del 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha confermato che il D.M. 23 ottobre 2004 è ancora pienamente in vigore e stabilisce che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 1180 del 10 luglio 2025, si esprime in merito alle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte del decreto Lavoro (L. n. 56/2025) con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

E’ possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”. In mancanza di contratto collettivo, I casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L’Ispettorato sottolinea, al riguardo, che il D.M. 23 ottobre 2004 è ancora pienamente in vigore e stabilisce che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

L’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

L’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 non sembra dunque avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale.

Copyright © - Riproduzione riservata

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 10/07/2025, n. 1180

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/12/lavoro-intermittente-validi-requisiti-oggettivi

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