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CCNL agenti e rappresentanti - commercio: le novità dell'ipotesi di accordo

Per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio, CONFCOMMERCIO, Confcooperative settore commercio e Confesercenti con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, UGL, FNAARC, USARCI e FIARC Confesercenti hanno sottoscritto in data 4 giugno 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo dell'AEC - Accordo economico collettivo. L'intesa introduce modifiche a retribuzione, provvigioni aggiuntive, patto di non concorrenza, variazioni contrattuali, preavvisi di cessazione, indennità di fine rapporto e contratti a termine. L’accordo decorre dal 1° luglio 2025 e scadrà il 30 giugno 2029.

CONFCOMMERCIO, Confcooperative settore commercio e Confesercenti con FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, UGL, FNAARC, USARCI e FIARC Confesercenti hanno sottoscritto in data 4 giugno 2025 l'ipotesi di accordo per il rinnovo dell'AEC - Accordo economico collettivo

Ambito di applicazione

L'intesa disciplina il rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio.

Retribuzione

L’agente riceve provvigioni maturate entro sei mesi dalla cessazione.

Il compenso aggiuntivo non provvigionale rientra nel calcolo degli istituti.

Gli anticipi provvigionali per affari urgenti si liquidano in misura maggiorata.

Patto di non concorrenza

L’indennità si calcola sulla media delle provvigioni e delle somme aggiuntive degli ultimi anni.

Non si includono gli anticipi. Il compenso ex art. 1751-bis si aggiunge alle altre indennità.

Variazioni di zona

Le modifiche economiche sfavorevoli non si applicano nei primi dodici mesi.

Le variazioni si classificano in lievemedia e sensibile entità, con obbligo di preavviso scritto e possibilità di rifiuto.

In caso di rifiuto, la comunicazione equivale a preavviso di cessazione.

L’agente ha diritto a indennità sostitutiva.

Preavviso

La cessazione richiede comunicazione scritta con tempi diversi per monomandatari plurimandatari.

L’agente riceve un'indennità sostitutiva calcolata su provvigioni e somme. In caso di cessazione immediata, si corrisponde un risarcimento proporzionale.

Indennità

Dal 1° gennaio 2026, le parti stabiliscono che l’indennità di risoluzione si calcola sulle provvigioni liquidate e si integra con percentuali aggiuntive su fasce progressive.

Per gli agenti in esclusiva, i limiti si raddoppiano.

L’indennità suppletiva di clientela si calcola anche sulle somme aggiuntive indicate nell'AEC. Le dimissioni dell’agente danno diritto all’indennità in caso di invaliditàpensionecause imputabili al preponente o decesso.

L’indennità meritocratica spetta anche in caso di pensionamento o morte e si quantifica al valore massimo legale, al netto di quanto già spettante per Firr e clientela.

Lavoro a termine

Le regole dei contratti a tempo indeterminato si applicano anche a quelli a termine, eccetto il preavviso. Il contratto si considera a tempo indeterminato se prosegue tacitamente. Le indennità di fine rapporto si calcolano su tutte le somme corrisposte.

Decorrenza iniziale e finale del contratto

Il contratto decorre dal 1° luglio 2025 e termina il 30 giugno 2029, come stabilito dalle parti firmatarie.

Approfondisci su  

CCNL agenti e rappresentanti - commercio: preavviso; modifiche a retribuzione, patto di non concorrenza, variazioni di zona, lavoro a termine; retribuzione; patto di non concorrenza; variazioni di zona; preavviso; lavoro a termine; decorrenza iniziale e finale del contratto

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/10/ccnl-agenti-rappresentanti-commercio

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