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Bonus Zes Unica: in vigore il decreto attuativo

Il decreto interministeriale del 7 gennaio 2025 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta le modalità attuative dell’esonero contributivo “Bonus ZES unica per il Mezzogiorno”, introdotto dal decreto Coesione, è approdato in Gazzetta Ufficiale. La parola passa adesso all’INPS per la disponibilità della procedura di richiesta dell’esonero. Vediamo come si richiede.

E’ stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto Coesione (art. 24 del D.L. n. 60/2024) denominato “Bonus ZES unica per il Mezzogiorno”.

Requisiti del datore di lavoro

Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro con un numero di lavoratori non superiore a 10. Tale numero deve essere considerato nel mese della nuova assunzione. Anche in questo caso l’assunzione deve avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Requisiti del lavoratore

I nuovi assunti devono avere un’età superiore a 35 anni e risultare disoccupati da almeno 2 anni. L’operatività delle agevolazioni resta vincolata all’autorizzazione della Commissione UE. Tuttavia, è già possibile assumere i lavoratori e, se verificate le previste condizioni di accesso, vedersi riconosciuti gli sgravi successivamente, dopo la pubblicazione dei decreti attuativi e delle istruzioni operative dell’INPS.

Misura dello sgravio

Il limite dello sgravio contributivo del 100% è di 650 euro mensili e l’agevolazione può essere riconosciuta per un massimo di 24 mesi; non sono agevolati i premi e i contributi INAIL. L’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus ZES o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Presentazione della domanda all’INPS

I datori di lavoro interessati devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, riportando le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 07/01/2025 (G.U. 07/03/2025, n. 55)

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/08/bonus-zes-unica-vigore-decreto-attuativo

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