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Crisi d’impresa: l’analisi dei commercialisti sul falso in attestazioni

Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo “Falso in attestazioni e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” nell’ambito dell’attività delle aree “Funzioni giudiziarie” e “Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali”. Il documento analizza le disposizioni contenute negli artt. 342 e 344, commi 3 e 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza relative ai reati di falso in attestazione e relazioni commessi, rispettivamente, dal professionista indipendente, attestatore di piani e concordati, e dal componente dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il documento evidenzia gli aspetti di novità rispetto alle previgenti normative e fornisce alcune indicazioni circa la rilevanza penale delle condotte compiute dai soggetti specificatamente qualificati dal Codice della crisi. Inoltre esamina alcune novità contenute nello schema di decreto correttivo dello stesso Codice, approvato il 10 giugno dal Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio Nazionale e la Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato il documento dal titolo “Falso in attestazioni e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” nell’ambito dell’attività delle aree “Funzioni giudiziarie” e “Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali”, alle quali sono delegati il segretario e i consiglieri nazionali Giovanna Greco, Cristina Marrone e Pierpaolo Sanna. Nell’introduzione al documento, realizzato da Cristina Bauco e Roberto Eustachio Sisto, i tre esponenti del Consiglio nazionale sottolineano come “la riforma della crisi di impresa conferma la centralità del ruolo svolto dal professionista per il risanamento delle imprese in crisi. La valorizzazione delle competenze tecniche dell’aziendalista viene affermata anche nello schema di decreto correttivo del Codice della crisi, approvato lo scorso 10 giugno dal Consiglio dei Ministri, dove aggiuntive prerogative sono assegnate al professionista indipendente chiamato a rilasciare le attestazioni secondo le indicazioni della novella”. Al contempo, per quanto attiene alle crisi dei soggetti sovraindebitati, “il Codice conferma la centralità degli organismi di composizione della crisi istituiti anche presso gli Ordini professionali”. Il Consiglio Nazionale, aggiungono Greco, Marrone e Sanna, “dedica a queste tematiche specifica attenzione curando la pubblicazione di documenti interpretativi e linee guida finalizzati a indirizzare l’attività dei Professionisti nello svolgimento delle funzioni di attestatore o di gestore della crisi. La recente pubblicazione dei “Principi di attestazione dei piani di risanamento”, con l’obiettivo di individuare utili modelli operativi e standard di relazione o di attestazione per i professionisti indipendenti, attestatori della veridicità e fattibilità dei piani di risanamento, nonché autori degli altri peculiari giudizi previsti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, si sofferma anche sull’individuazione delle responsabilità civili e penali dell’attestatore, dedicando a queste tematiche i Principi della sezione 11”. Le disposizioni di riferimento sembrano voler tutelare, fondamentalmente, un bene giuridico preciso: la “veridicità” delle attestazioni e/o relazioni rese dal professionista (in ragione della funzione da questi svolta) di volta in volta indicato, al fine di garantire la corretta rappresentazione dei fatti nella prospettiva degli interessi dei creditori, del debitore e di terzi. È il caso degli artt. 342 e 344, commi 3 e 4, CCII che sono ideati, prevalentemente, traendo ispirazione dalla struttura del “falso ideologico” previsto dal codice penale, poiché in essi la condotta “fattuale” è identica: dire il falso o (anche) omettere il vero. Le novità segnalate nei Principi unitamente alle modifiche apportate dall’art. 342 del Codice della crisi in ordine al reato di “Falso in attestazioni e relazioni”, hanno suggerito l’idea di dedicare, con questo documento, particolare attenzione all’esame della fattispecie disciplinata nel capo III del titolo IX del medesimo Codice. Inoltre, considerata la reductio ad unitatem effettuata con riferimento alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e alla liquidazione controllata del sovraindebitato che, già regolate dalla legge n. 27 gennaio 2012, n. 3, trovano attualmente compiuta disciplina nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e preso atto delle pressoché simmetriche previsioni che disciplinano il reato di falso in attestazioni commesso dal componente dell’organismo di composizione della crisi, nel documento vengono svolte alcune generali considerazioni in ordine alla portata applicativa dell’art. 344, commi terzo e quarto, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Copyright © - Riproduzione riservata

CNDCEC - FNC Ricerca, documento di ricerca 25/06/2024

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/26/crisi-impresa-analisi-commercialisti-falso-attestazioni

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