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Cartolarizzazione: contenuto, metodologie e presentazione delle informazioni relative agli effetti negativi sui fattori di sostenibilità

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2024 Serie L, il Regolamento delegato (UE) 2024/1700 della Commissione del 5 marzo 2024 che riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano, per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate e per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate nel bilancio, il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità. Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2024 Serie L, il Regolamento delegato (UE) 2024/1700 della Commissione del 5 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano, per le cartolarizzazioni tradizionali non ABCP semplici, trasparenti e standardizzate e per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate nel bilancio, il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative ai principali effetti negativi delle attività finanziate dalle esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità. Il Regolamento è stato emanato per far sì che gli investitori dispongano di tutte le informazioni necessarie per poter prendere decisioni informate in merito agli effetti dei loro investimenti sulla sostenibilità. A tale fine quindi l’informativa sulla sostenibilità dovrebbe essere sufficientemente chiara, concisa e visibile. Inoltre per migliorare la comparabilità dei principali effetti negativi delle attività finanziate da esposizioni sottostanti sui fattori di sostenibilità, il regolamento distingue tra, da un lato, gli indicatori degli effetti negativi che, in base alla rilevanza delle esposizioni, determinano sempre effetti negativi principali e, dall’altro, gli indicatori supplementari di effetti negativi che i cedenti ritengono particolarmente rilevanti. Poiché le informazioni possono non essere sempre prontamente disponibili per tutti gli indicatori di sostenibilità, i cedenti dovrebbero essere tenuti soltanto a comunicare almeno un indicatore supplementare dei principali effetti negativi relativi al clima o ad altri fattori di sostenibilità connessi all’ambiente e almeno un indicatore supplementare dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità connessi alla società o alla governance. Dal momento che anche le informazioni sui principali effetti negativi potrebbero non essere prontamente disponibili, ai cedenti dovrebbe essere consentito, per tutti gli indicatori, di utilizzare i dati ottenuti direttamente dai debitori o da esperti esterni, oppure di assumere ipotesi che ritengano ragionevoli. I cedenti dovrebbero tuttavia fornire una spiegazione dettagliata degli sforzi profusi per ottenere le informazioni sui principali effetti negativi da tali debitori, da esperti esterni oppure formulando un’ipotesi ragionevole Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione Europea, Regolamento delegato (UE) 05/04/2024, n. 2024/1700 (Gazzetta Ufficiale 18/06/2024, Serie L)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/19/cartolarizzazione-contenuto-metodologie-presentazione-informazioni-relative-effetti-negativi-fattori-sostenibilita

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