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Concessionari riscossione tributi: accordi su orario di lavoro e attività da remoto

Per i concessionari della riscossione tributi, Agenzia delle Entrate-Riscossione con FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN hanno sottoscritto il verbale di accordo 22 maggio 2024 che definisce specifiche modalità su orario di lavoro, flessibilità e pausa pranzo. L'intesa di applica a decorrere dal 1° giugno 2024. Per quanto riguarda l'orario unico degli sportelli ordinari, le nuove regole decorrono dal 1° luglio 2024; per questa fattispecie è prevista un’indennità mensile per gli operatori di front office. Con un secondo verbale di accordo sottoscritto il 22 maggio 2024, le Parti hanno stabilito che le attività di sportello on line possono essere svolte da remoto, fornendo le modalità di svolgimento dell’attività: la nuova organizzazione decorre dal 1° luglio 2024.

Agenzia delle Entrate-Riscossione con FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL, UILCA e UNISIN hanno sottoscritto il verbale di accordo 22 maggio 2024

Ambito di applicazione

L'intesa definiscespecifiche modalità su orario di lavoro, flessibilità in ingresso\uscita e pausa pranzo.

DecorrenzaL'intesa decorre dal 1° giugno 2024.

Orario unico

L'accordo interviene anche sulla disciplina dell'orario unico degli sportelli ordinari.

Decorrenza

La disciplina è applicabilea decorrere dal 1° luglio 2024.

Indennità

Per questa fattispecie si prevede un’indennità mensile a favore degli operatori di front office.

Attività da remoto

Con un secondo verbale di accordo sempre sottoscritto il 22 maggio 2024 le Parti hanno stabilito che le attività di sportello on line possono essere svolte da remoto; l'accordo definisce le modalità di svolgimento dell’attività.

Decorrenza

.La disciplina si applica a decorrere dal 1° luglio 2024,

Approfondisci su   Concessionari riscossione tributi: accordi sull'orario di lavoro; flessibilità; pausa pranzo; orario unico; indennità; attività da remoto; decorrenze Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/29/ccnl-concessionari-riscossione-tributi

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